Sentenza-pilota: i giudici della commissione tributaria spezzina “silurano” l’Iva sulla Tia

L’imposta non è applicabile al vecchio balzello sui rifiuti solidi urbani

Iva sulla Tia

Iva sulla Tia

La Spezia, 31 luglio 2014

Sentenza-pilota della commissione tributaria della Spezia in materia di Tia, la «vecchia» tassa sull’igiene urbana relativa al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Oggetto del contendere, al centro dell’evoluzione interpretativa delle norme che supera precedenti pronunciamenti degli stessi giudici tributari spezzini, la non applicabilità dell’Iva (al 10 per cento) sulle fatture relative agli addebiti agli utenti. A sostenere con successo la tesi è stato lo studio legale associato Defilippi. E’ accaduto nel braccio di ferro che lo vedeva contrapposto ad Acam Ambiente per l’ingiunzione di pagamento notificata ad un professionista. In effetti, lo scontro era sulla legittimità stessa della fattura, emessa nel 2011, con riferimento anche al calcolo dei metri quadrati a cui ancorare l’importo. I giudici tributari hanno «salvato» la fattura, per circa un migliaio di euro, ma hanno accolto la tesi subordinata, quella in materia di Iva, dichiarando «non dovuta» l’imposta sulla fattura stessa, oggetto di contenzioso. Una vera e propria svolta, avendo a riferimento pregresse sentenze favorevoli ad Acam Ambiente. Per ora si conosce il dispositivo della sentenza, fresco di notifica. A giorni sarà depositata la motivazione. Ma è facilmente ipotizzabile l’ancoraggio del verdetto-scuola: la sentenza 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale là dove ha stabilito che la Tia (Tariffa di igiene ambientale), così come disciplinata dal Decreto Ronchi, è una «tassa» e non una «tariffa». In quanto tassa avrebbe dovuto sfuggire all’applicazione dell’Iva, come del resto è poi avvenuto con la Tares e, poi, dal 2014, con la Tari, i ’balzelli’ sorti sulle ceneri della Tia per lo smaltimento dei rifiuti. Acam Ambiente, erogatrice del servizio, ha però sempre fatto muro alle richieste di rimborso prospettate dalle associazioni dei consumatori a fronte della contestata applicazione illegittima dell’Iva sulla Tia. In gioco ci sarebbero svariati milioni di euro. Ora arriva la sentenza della commissione tributaria che «vale» come soluzione di primo grado al contenzioso specifico, senza effetti estensivi. «Ma sicuramente - se l’Acam rimarrà sulle sue posizioni e, come appare probabile, promuoverà appello alla sentenza - il verdetto può rappresentare un riferimento per avviare eventuali azioni legali per il recupero, in via giudiziara, dell’Iva, per chi l’avessa già pagata. Chi in passato non l’ha pagata ed è sottoposto ad ingiunzioni di pagamento può contrastare le stesse davanti al giudice tributario confidando nel consolidamento giurisprudenziale» dice l’avvocato Claudio Defilippi. Per ora, comunque, c’è grande l’attesa delle motivazioni della sentenza all’esito della causa discussa in aula dell’avvocato Massimiliano Delfraia che più direttamente ha curato il ricorso promosso dallo studio associato fondato dall’avvocato Claudio Defilippi e dall’avvocatessa Deborah Cianfanelli. Da questo fronte intanto si annuncia appello alla sentenza per traguardare l’obiettivo della dichiarazione di illegittimità della fattura stessa. 

Corrado Ricci