Sismabonus, sconto spostato al 2024 per la messa in sicurezza degli edifici

Regola / Dai lavori deve derivare il passaggio a una (70%) o due classi (80%) di rischio sismico inferiore

La detrazione va calcolata su un ammontare di 96mila euro per unità immobiliare

La detrazione va calcolata su un ammontare di 96mila euro per unità immobiliare

Il Sismabonus sarà prorogato fino al 2024, ma con calendario differenziato e con un’aliquota di detrazione decrescente. È quanto si apprende dal Disegno di Legge di Bilancio 2022. Il Sismabonus è l’agevolazione finalizzata all’adozione di misure antisismiche sugli edifici. Si tratta in particolare di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 (rimane esclusa la sola zona 4). Di base, l’agevolazione è al 50% in cinque anni ma può crescere in due casi: quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70%); se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori (80%). La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Differenze tra interventi trainanti e trainati La legge / Le distinzioni sono inserite nell’articolo 119 del decreto Rilancio Gli interventi ammessi a godere del Superbonus sono tutti indicati nell'art. 119 del decreto Rilancio. È la legge, infatti, che fa la differenza tra interventi trainanti o primari e trainati. Per i primi si fa riferimento a coibentazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento dell’immobile; tra i secondi, invece, rientrano gli interventi per i quali si ha diritto all'ecobonus. Non è possibile avere il Superbonus e l'ecobonus per lo stesso progetto, per cui se per una parte dei lavori si sfora il tetto di spesa previsto per i vari interventi, la quota non ammessa all'agevolazione resta totalmente a carico e non è possibile avere agevolazioni. È possibile cumulare le agevolazioni solo se gli interventi per i quali spetta l'ecobonus vengono realizzati successivamente e non congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus e che quindi non rientrano nello stesso progetto. Rientrano invece sempre tra i lavori ammessi al 110% anche tutti quelli necessari per completare l'intervento principale. Nel suo caso, quindi, tranne il rifacimento dell'impianto elettrico che potrebbe rientrare nel bonus se fosse dichiarato indispensabile dal progettista, tutti gli altri interventi non possono godere del Superbonus in quanto tale dato che non hanno alcuna rilevanza per l'intervento di efficientamento energetico. In ogni caso la spesa massima ammissibile per questa agevolazione è di 96.000 euro. Sconto in fattura Non si va oltre il 31 dicembre Brutte notizie per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Secondo quanto si apprende dalla bozza del decreto legge di Bilancio 2022 approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, e pronta ad arrivare in Parlamento, non compare alcuna proroga per le alternative che consentirebbero di godere della detrazione per i bonus casa, nella dichiarazione dei redditi. La cessione del credito avrà una scadenza fissata al 31 dicembre 2025 (ultima data della proroga del superbonus solo per condomini ed ex IACP anche se con un'aliquota ridotta del 65%). Per gli altri bonus prorogati dalla legge di bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura arriverà solo fino al 31 dicembre 2021.