
Imprenditori hanno impugnato la delibera con cui il Comune di Lerici aveva abrogato la disciplina delle aree per gli spettacoli viaggianti (. foto di repertorio
Ogni Comune è tenuto a individuare e mettere a disposizione una o più aree idonee a ospitare spettacoli viaggianti, come i luna park, e non può, di conseguenza, vietare il loro svolgimento, stante anche la "funzione sociale" riconosciuta dallo Stato. È la motivazione con cui il Tar ligure ha accolto il ricorso di tre imprenditori che esercitano attività di spettacolo viaggiante, annullando la delibera con cui il consiglio comunale di Lerici nel marzo scorso aveva abrigato il regolamento per la disciplina delle aree disponibili per l’installazione di attrazioni. La vicenda nasce nel dicembre del 2023 quando i tre imprenditori, che avevano presentato domanda per l’installazione delle proprie attrazioni (di media grandezza; ndr) in Rotonda Vassallo in occasione della fiera della Madonna di Maralunga, si erano visti negare gli spazi dal Comune, sulla base di una delibera di giunta con cui la stessa amministrazione aveva escluso, su tutto il territorio e in ragione della sua particolare conformazione morfologica, la possibilità di installare grandi e medie attrazioni, limitando la presenza in Rotonda Vassallo di "una singola attrazione tra quelle rientranti tra le piccole attrazioni nell’elenco delle attività spettacolari".
Un primo ricorso al Tar aveva portato nel marzo di quest’anno a un primo decreto presidenziale da parte del Tar con cui era stato sospeso il provvedimento comunale anche in ragione dell’accordo tra le parti in cui si individuava in piazza Ghidoni alla Venere Azzurra – ovvero nel sito utilizzato senza problemi nell’edizione 2023 del Luna Park – il luogo ove installare le attrazioni. Tutto finito? Nient’affatto, perchè il Comune, sempre a marzo, con una delibera del consiglio aveva abrogato il regolamento per la disciplina delle aree disponibili per l’installazione di circhi, spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Immediato il ricorso per motivi aggiunti dei tre imprenditori, con il Tar che ha accolto il ricorso cassando i documenti impugnati, compresa la delibera del consiglio comunale. "L’abrogazione integrale dell’elenco delle aree concreta nei fatti un divieto assoluto in violazione della legge 337/1968. Ogni comune – si legge nella sentenza – è tenuto a mettere a disposizione una o più aree idonee per spettacoli viaggianti e non può vietarne svolgimento per il fatto che il sito già individuato sia carente dei requisiti di sicurezza".