Coronavirus. Buoni spesa, ecco i requisiti per accedere

L'Unione dei Comuni ha approvato l'avviso. Le domande si presentano in Comune

Tutti i dettagli sono on line sui siti web dei Comuni

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Empolese Valdelsa, 3 aprile 2020 - Buoni spesa per le famiglie che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica e non hanno avuto accesso finora ad altre misure varate dal Governo. L’Unione dei Comuni ha approvato l’avviso che contempla tutti i requisiti richiesti per poter accedere al bonus, spendibile in tutti gli esercizi convenzionati per l’acquisto di generi di prima necessità: generi alimentari, dunque, ma anche per l’igiene personale e della casa e per i farmaci. i buoni spesa hanno validità di 30 giorni e l’importo mensile che ogni famiglia può ricevere varia dai 200 ai 500 euro, in base al numero dei componenti. Ciascun richiedente dovrà inoltrare la domanda nel Comune dell’Unione dove ha la residenza o il domicilio (titolo di soggiorno per cittadini stranieri), entro il 30 aprile: in ciascun Comune la concessione dei buoni spesa avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Potranno accedere ai buoni spesa i nuclei familiari: in carico al servizio sociale, i cui membri non usufruiscano di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cig), oppure che ne usufruiscano ma di importo inferiore a quanto previsto per la propria fascia di appartenenza, e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Per tali soggetti l’invio della richiesta di erogazione del buono alimentare può essere inviata direttamente dal Servizio sociale al comune di residenza / domicilio in cui non siano presenti redditi da lavoro in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale di loro componenti intercorse a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 per ragioni connesse alla stessa, nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale; nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili per conclusione del rapporto di lavoro; nel caso di lavoratore autonomo per cessazione o sospensione della propria attività, in quanto non rientrante tra quelle inserite nell’elenco di cui all’allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata per consistente riduzione della propria attività. disoccupati / inoccupati Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 marzo 2020, sia superiore a una soglia di 5mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10mila euro. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale, la concessione del buono spesa può avvenire mediante richiesta da parte del servizio sociale stesso al Comune con attestazione della condizione di fragilità sociale e dell’opportunità di un intervento di sostegno alimentare. Per i nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso dei requisiti, la concessione del buono spesa avviene previa presentazione di apposita istanza da parte di un suo componente maggiorenne al Comune dove ha fatto domanda. La domanda, redatta sull’apposito modulo scaricabile da uno dei siti web dei Comuni dell’Unione oppure nei luoghi individuati da ciascun Comune, dovrà essere consegnata o inviata per e-mail nelle modalità indicate dai siti dei comuni stessi. I Comuni verificheranno, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia