"Affitti brevi, tegola sui proprietari"

Confedilizia: «Nuove prescrizioni burocratiche regionali: una giungla»

Barbara Gambini

Barbara Gambini

Pisa, 3 marzo 2019 - Novità in vista per i cosiddettio affiti brevi ad uso turistico, quelli inferiori a 30 giorni, spesso attivati grazie alle prenotazioni raccolte dai proprietari di immobili attraverso portali specializzati (es Booking, AirBnb, HomeAway). Su questi canoni di locazione, fin dal marzo 2018, il Comune ha imposto una tassa di soggiorno pari al 4% dei ricavi (da corrispondere tramite Sepi). Adesso si annunciano nuove tegole sui proprietari. Lo rende noto l’avvocato Barbara Gambini, presidente di Confedilizia Pisa e della Federazione Toscana della proprietà edilizia: «Dal 1° marzo 2019 – spiega – in Toscana i proprietari che locano immobili per finalità turistiche hanno un nuovo obbligo da adempiere: sul sito della Regione, accedendo tramite apposito portale, i locatori potranno ricevere il codice identificativo necessario a tale adempimento».

Ma di cosa si tratta? «La legge regionale toscana n.86/16 all’art. 70 aveva previsto che chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve comunicare una serie di informazioni al Comune in cui gli alloggi sono situati. La L.R. Toscana ha previsto che sia fornita la comunicazione delle “informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, nonché dell’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività. Disattendendo gli intenti ora indicati, la giuta regionale ha individuato quali informazioni utili anche ai fini statistici devono essere rese dai locatori per finalità turistiche: contenute nell’allegato A. Oltre ai dati relativi al locatore e all’immobile, occorre specificare quante camere/posti letto e bagni ha l’unità immobiliare locata, se per esempio l’impianto di riscaldamento è con stufa a pellet o a legna o altro; se la cucina è dotata di forno elettrico o a gas o a micronde, stoviglie e lavastoviglie; se vi è un fasciatoio per bambini, un lettino con sponde o un seggiolone per bambini; indicazione dei siti web utilizzati per pubblicizzare l’alloggio ecc.».

«E’ di tutta evidenza – prosegue l’avvocato Gambini – che i dati richiesti non hanno alcuna rilevanza ai fini statistici! Al contrario si è introdotto un nuovo ostacolo a tale forma di locazione che, al contrario contribuisce allo sviluppo economico delle città d’arte e dei territori tutti della nostra bella Italia. Si rammenta che la comunicazione, infatti, deve essere fatta solo in via telematica e che in caso di omissione o di incompletezza dei dati, scattano pesanti sanzioni: fino ad € 1.500 per ciascuna comunicazione. La materia della locazione turistica è già stata “normata” introducendo l’obbligo della ritenuta sulla cedolare secca (al fine di scongiurare l’inadempimento agli obblighi fiscali) e l’obbligo di comunicazione alla Questura per le locazioni e sublocazioni di durata inferiore a 30 giorni (ai fini della sicurezza). Ogni altro balzello – conclude la presidente Gambini – ha il solo fine di scoraggiare un legittimo diritto dei proprietari».