MONICA PIERACCINI
Cronaca

Dichiarazione dei redditi, ecco il nuovo modello 730. La guida a novità e scadenze

Il termine ultimo per la presentazione resta al 30 settembre. Secondo acconto il 16 dicembre. La tassazione di mance e compensi derivanti dalle attività sportive

Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi

Firenze, 4 marzo 2024 – Sarà disponibile online a partire dal 30 aprile, per tutti coloro i quali saranno in possesso di una Cu2024, la dichiarazione dei redditi precompilata, che sarà visibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it. "Nei giorni scorsi – spiega Monica Azzini, responsabile del caf Cisl Toscana – l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli e pubblicato le istruzioni del 730 e Modello Redditi per tutti i contribuenti. Come gli scorsi anni il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato, salvo modifiche, al prossimo 30 settembre".

Nel caso in cui il risultato della dichiarazione abbia importi a debito, le scadenze dei pagamenti quest’anno cambiano, in quanto sono state uniformate a quelle per il Modello Redditi con partita Iva, ovvero il 16 di ogni mese. La rata del secondo acconto è invece fissata per il 16 dicembre, mentre prima era il 30 novembre. Nel 730 saranno presenti i nuovi Quadri L e W, quest’ultimo per l’inserimento nel modello 730 dei redditi posseduti all’estero, mentre prima si era obbligati a presentare o integrare tramite Modello Redditi.

Novità della dichiarazione dei redditi 2024, inoltre, la possibilità di scegliere di presentare il 730 "senza sostituto" e chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui il dichiarante abbia un sostituto d’imposta. Nella precompilata il contribuente troverà dei nuovi dati, ovvero le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico, con, se percepiti, i rimborsi del bonus trasporti e i rimborsi erogati per il bonus vista, il quale consiste nel contributo di 50 euro a favore delle famiglie con Isee fino a 10mila euro che hanno acquistato occhiali da vista o lenti a contatto correttive nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Altre novità riguardano la tassazione delle mance e il lavoro sportivo.

Per quanto riguarda le mance, spiega Azzini, il modello recepisce la nuova tassazione che riguarda i dipendenti di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione e bevande. Se il reddito 2022 è inferiore a 50.000 euro, la tassazione sostitutiva dell’Irpef è agevolata per il 2023, con un’aliquota del 5 per cento. Ciò però entro il limite del 25 per cento del reddito percepito. La parte che eccede è assoggettata a tassazione ordinaria.

Infine, i lavoratori del mondo dello sport dilettantistico. "Fino al 30 giugno 2023 valgono le vecchie regole, con una franchigia di 10mila euro al di sotto della quale il reddito non è sottoposto a tassazione e l’applicazione di una ritenuta per i redditi fino a 30.658,28", fa presente Azzini. "Dal 1 luglio 2023, invece, il reddito da lavoro sportivo può essere subordinato, autonomo (occasionale) o con l’apertura di partita Iva, Co.co.co. Non sono considerati base imponibile i redditi fino a 15mila euro annui (vale anche per gli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni)".

Le date da ricordare

Il 18 marzo è il giorno della Certificazione unica 2024 persone fisiche, attestazione che poi serve per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, relativa all’anno di imposta 2023. L’adempimento interessa datori di lavoro e più in generale i sostituti d’imposta, che entro questa data dovranno provvedere alla consegna della Cu 2024, l’ex Cud, a lavoratori e pensionati. In caso non venga effettuato l’invio telematico della Cu entro il 18 marzo, sono previste sanzioni. Per ogni documento omesso, tardivo o errato si rischia di dover sborsare 100 euro, fino ad un limite massimo di sanzione pari a 50mila euro. Se la Cu errata viene trasmessa poi corretta all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni, la multa di 100 euro viene ridotta a 33,33 euro e anche il limite massimo scende da 50mila a 20mila euro. Per quanto riguarda le Cu rilasciate dall’Inps, saranno pubblicate il 18 marzo sul sito www.inps.it nella propria area riservata, sezione «Comunicazioni Fiscali». L’accesso alla Cu 2024 sarà inoltre possibile mediante l’app Inps e resta possibile richiedere l’invio cartaceo contattando il Contact center. Allegando il proprio documento di identità sarà inoltre possibile ottenere la Certificazione unica tramite pec, scrivendo all’indirizzo [email protected], o a mezzo email scrivendo a [email protected].

Partite Iva: l’opportunità

Nel 2024 e 2025 le partite Iva potranno siglare un patto con il fisco per concordare preventivamente le imposte dovute. E’ questa, in sintesi, la novità del concordato preventivo biennale. E’ conveniente? Secondo il commercialista fiorentino Claudio Miceli, «non è possibile rispondere a questa domanda, in quanto sarà il fisco che manderà la proposta al titolare di partita Iva, in base ai dati che ha del contribuente». Come funziona? Entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una piattaforma informatica per l’invio da parte del contribuente dei dati richiesti dal fisco per formulare la proposta di concordato. I titolari di partita Iva avranno poi tempo fino al 15 ottobre 2024 per accettare il ‘patto’ fiscale.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato invece quanto dovuto per il primo acconto delle imposte, in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024. L’Iva è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità. Possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli Isa, cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i contribuenti in regime forfetario, con alcune esclusioni. Sono infatti esclusi i contribuenti che: pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023; con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5mila euro.