"Ricorso elettorale nullo, Baldini s’è scordato le notifiche"

Anche il sindaco presenta opposizione alla richiesta di riconteggio: l’avversario

La notte del caos allo scrutinio alle scuole Lambruschini: da qui è partito il ricorso di Massimiliano Baldini

La notte del caos allo scrutinio alle scuole Lambruschini: da qui è partito il ricorso di Massimiliano Baldini

Viareggio, 27 novembre 2015 - Ricorso elettorale: Massimiliano Baldini avrebbe sbagliato le notifiche integrative ordinate dalla sentenza non definitiva del Tar che ha rinviato l’udienza di merito al 20 gennaio. Lo sostiene l’avvocato Leonardo Masi di Firenze, ingaggiato da Giorgio Del Ghingaro. Se il Tar accoglierà l’opposizione mossa dal sindaco, dovrà stabilire l’improcedibilità del ricorso per l’annullamento delle elezioni comunali. E questo in via definitiva, visto che il termine che era stato assegnato per integrare il contraddittorio a tutti gli interessati dalle possibili conseguenze era un termine perentorio, ora scaduto e non più procrastinabile.

Il sindaco punta a dimostrare la non validità del ricorso, cioè l’improcedibilità, la non prosecuzione del dibattito, per vizi formali. Ma contesta anche nel merito le eccezioni sollevate dall’avvocato di Baldini, Carlo Andrea Gemignani. Del Ghingaro aveva detto che se fossero state ordinate nuove elezioni se ne sarebbe andato. Ma poi ci ha ripensato, spinto dai continui scontri politici con Massimiliano Baldini. «Mi sono rotto le scatole», avrebbe detto ai suoi assessori.

E veniamo alla forma che nel diritto è sostanza. Il Tar aveva ordinato a Baldini di integrare il contraddittorio processuale estendendo la notifica del ricorso «a tutti i consiglieri comunali proclamati eletti» entro 30 girni più 10 per il deposito degli atti in cancelleria. Ma Baldini ha notificato il ricorso ai consiglieri in carica. E qui l’avvocato Masi rileva che Baldini ha omesso la notifica a Maria Sandra Mei e Rossella Martina, che risultavano consiglieri proclamati eletti il 18 giugno 2015, ma che poi sono state nominate assessori e hanno così lasciato il consiglio facendo subentrare altri. Per Masi avevano l’interesse a vedersi notificare il ricorso, e la mancata notifica ha leso i loro diritti. Dal che discenderebbe l’improcedibilità del ricorso stesso.

Masi cita l’articolo 35 Dlgs 104/10 sui termini perentori assegnati dal Tar. Violazione degli articoli 49 e 130 dello stesso Dlgs: per aver omesso le notifiche a Mei e Martina, visto che il Tar non distingue tra consiglieri subentrati e decaduti, ma definisce i proclamati eletti come consiglieri che «potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati», cioè danneggiati, dall’accoglimento del ricorso. In tal caso, Mei e Martina avrebbero un doppio danno: perderebbero la carica di assessore tornando ad essere consigliere elette a rischio di non rielezione con una nuova consultazione. L’articolo 49/3 e l’articolo 35 del Codice di procedura amministrativa, combinati con l’articolo 27/2 relativo all’integrazione delle notifiche, secondo l’avvocato di Del Ghingaro, determinano l’improcedibilità del procedimento quando «non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato». Con ampia disamina giurisprudenziale, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n.2147 dello scorso aprile.

Inoltre l’atto di opposizione di Del Ghingaro cerca di prevedere le mosse della controparte: e sostiene che il rito speciale del ricorso elettorale soggiace comunque alle recole generali del procedimento amministrativo in materia di notifiche, citando molteplici articoli del Codice di procedura e la sentenza del Tar Sicilia n.2692 del 2012. La parola al giudice amministrativo.