Licenziamento illegittimo, Equitalia condannata a reintegrare un lavoratore

Disposto anche il risarcimento danni. La soddisfazione dei sindacati

Tribunale (foto d'archivio)

Tribunale (foto d'archivio)

Perugia, 30 luglio 2016 - Il Tribunale  di Firenze, sezione lavoro, ha condannato Equitalia Centro SpA a rientegrale  nel posto di lavoro di ufficiale di riscossione nella sede di Perugia un dipendente, Fabio Americcioni, che aveva presentato ricorso contro il licenziamento individuale comminato a suo carico dalla società. Lo hanno reso noto il coordinamento regionale per i lavoratori esattoriali e le rappresentanze sindacali Fisac/Cgil.  Il licenziamento era stato comminato per un presunto giustificato motivo oggettivo, ovvero: “…la mancata accettazione da parte del (lavoratore) ricorrente delle (nuove) mansioni e l’indisponibilità delle altre posizioni lavorative equivalenti e immediatamente inferiori al livello di inquadramento del lavoratore…”. Con ordinanza del 21 luglio, accertata “…la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cui segue la tutela prevista dall’art.18 comma 7 L. n.300/1970…” il Tribunale ha così disposto: “In accoglimento della domanda in ipotesi, annulla il licenziamento intimato con lettera del 03/11/2015; condanna Equitalia Centro SpA alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro di ufficiale di riscossione presso la sede di Perugia e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, nella misura non superiore a 12 mensilità, oltre regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali; condanna la società convenuta al pagamento delle spes”.

Il giudice del lavoro, peraltro, continua il sindacato ha riscontrato che nel caso in parola e a danno del collega, "Si è in presenza di demansionamento anche alla luce della nuova formulazione dell’art.2013 c.c.