Coprifuoco, ma al Bar Shelley si può andare

Il divieto della piazza fa salvo l’accesso alle attività legittimamente aperte: dalle 18 alle 24 ok il servizio al tavolo, l’asporto sempre

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di Beppe Nelli

C’è ancora parecchia confusione, tra i cittadini, sul "coprifuoco" che i sindaci possono istituire nelle zone rosse, e che Giorgio Del Ghingaro ha ordinato in piazza Shelley. Il gestore dell’omonimo bar ha annunciato che dovrà mettere in cassa integrazione i dipendenti, e questo spiace per lui, per tutti gli imprenditori e lavoratori nelle stesse condizioni, e per tutti noi, perché il Covid sta devastando l’economia e chiunque ne risente, a parte i veri ricchi. Ma è anche vero che l’ordinanza di Del Ghingaro non ha cambiato la possibilità di lavoro del Bar Shelley alla luce dei decreti vigenti, così come con le norme attuali altre simili ordinanze non le muterebbero in altre zone e in altri Comuni.

Per intenderci bisogna considerare il Dpcm del 13 ottobre (quello che ha limitato gli orari dei pubblici esercizi), il Dpcm del 18 ottobre (quello del "coprifuoco", potere che i sindaci avevano già), e le specifiche della circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 1535011721. L’ordinanza di piazza Shelley vale dalle 21 alle 5 del mattino e vieta di entrare e stazionare nella piazza, ma fa salvo l’accesso e il deflusso dalle abitazioni (ovviamente) e dalle attività economiche legittimamente aperte. Il Bar Shelley, come ogni pubblico esercizio (bar, pub, ristoranti) può fare somministrazione di cibi e bevande al bancone dalle 5 alle 18 e, dalle 21 alle 24, solo al tavolo. Ovviamente in entrambi i casi vanno rispettate le norme sul distanziamento delle persone e dei tavoli, e l’uso delle mascherine per i clienti, quando si muovono dall’ingresso al bancone o ai tavoli o al wc, e viceversa (gestori e personale la mascherina devono tenerla sempre). C’è poi il limite massimo di 6 persone per tavolo, un tavolo che permetta il distanziamento. Non solo: il servizio di consegna a domicilio è sempre permesso, come pure quello di asporto diretto del cliente: in teoria, uno può farsi consegnare bevande e stuzzichini, e portarli via.

Qui subentra un’ulteriore norma: dalle 21, per ogni pubblico esercizio, è vietato consumare cibi e bevande da asporto davanti al locale o nelle immediate vicinanze. E siccome c’è l’obbligo fisso della mascherina nelle aree pubbliche frequentate come le strade cittadine, di fatto in piazza o per strada non si possono consumare cibi. Come si vede, questi obblighi e divieti erano già attivi prima dell’ordinanza di Del Ghingaro che ha chiuso piazza Shelley dalle 21 alle 5. Ma dopo le 21, chi vuole, rispettando le norme generali su mascherine e distanziamento, può accedere alle attività commerciali legittimamente aperte. E il Bar Shelley (preso ad esempio per eventuali altri casi futuri) con le norme attuali è legittimamente aperto fino alle 24: può fare servizio ai tavoli, può vendere per asporto, e il cittadino, evitando di fermarsi nella piazza e fare comunella con altri, ha diritto di accedere e uscire per fare consumazioni come ammesso da leggi, decreti, ordinanze.

Ma attenzione: dopo le 21 il cliente che non trovasse posto al tavolo in condizioni di sicurezza dovrà uscire dal locale e anche dalla piazza, senza poter strare fermo in piedi ad aspettare (fatta salva una ragionevole applicazione di norme e divieti da parte dei cittadini e delle forze dell’ordine).