Cade nel parco pubblico, adesso il Comune dovrà risarcirlo

La sentenza della Cassazione nella battaglia legale di un appassionati di corsa contro l'Amministrazione di Terni

Un parco pubblico (foto di repertorio)

Un parco pubblico (foto di repertorio)

Terni, 23 aprile 2018 - Serve più manutenzione nei parchi pubblici per evitare che i Comuni siano chiamati a risarcire i danni subiti dalle persone che cadono, e si fanno male, per colpa di ostacoli nascosti dall'erba alta o dalle condizioni di degrado e trascuratezza delle aree verdi destinate al tempo libero e all'attività fisica.

La Cassazione ha infatti accolto - in base al «dovere generale di ragionevole cautela» - il ricorso di un residente a Terni, contro l'amministrazione cittadina alla quale ha chiesto il risarcimento per una brutta caduta avvenuta nel parco pubblico dove praticava la corsa sportiva. Era inciampato in un irrigatore nascosto dall'erba alta e fuori dalla sua sede ordinaria.

La Corte di Appello di Perugia nel 2014, come del resto accaduto anche in primo grado, aveva respinto il reclamo dell'uomo escludendo la colpa del Comune dal momento che, ad avviso dei magistrati umbri, «in un prato di un parco le attività che non si possono compiere sono molteplici e sarebbe assurdo onerare l'ente gestore di elencare ciò che si può fare in un prato e ciò che non si deve».

Ma la difesa ha fatto presente che anche ammesso che nel prato non si potesse correre, circostanza non dimostrata dal Comune e tutta da provare, senz'altro «il prato era destinato ad essere calpestato» e dunque la caduta sarebbe avvenuta lo stesso per via dell'irrigatore nascosto dall'erba incolta. Nel ricorso ai supremi giudici, inoltre, il runner ternano ha ribadito che «l'irrigatore sul quale era inciampato non era visibile perchè non in funzione, rimasto nascosto dall'erba malgrado fosse fuori dalla sua sede, non segnalato e, soprattutto, che non sussisteva alcun divieto di praticare la corsa sul prato».

Nel disporre l'annullamento con rinvio del verdetto contrario al risarcimento, la Cassazione - con la sentenza 9640 della Terza sezione civile - sottolinea che la responsabilità del Comune adesso dovrà «essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo due della Costituzione».

Insomma una corsa sul prato di un parco pubblico non è un «evento eccezionale o imprevedibile» per cui se qualcuno cade per un ostacolo 'invisibilè non gli si può dare la colpa di essere finito a terra.