Serie B: respinto il reclamo di Livorno e Benevento. Restano le vittorie dello Spezia

Non risulta irregolare il tesseramento di Okereke David Chidozie

Okereke

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Firenze, 30 marzo 2019 - Nonostante il turno di riposo, lo Spezia "riconquista" sei punti in classifica. Infatti, il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha omologato i risultati di Spezia-Benevento e Spezia-Livorno, confermando le vittorie ottenute dalla squadra di Pasquale Marino. Il giudice ha deliberato di rigettare il reclamo di Benevento e Livorno poiché infondato nel merito, confermando, pertanto, i risultati maturati sul campo a favore della società Spezia. I liguri avevano battuto in casa per 3-0 il Livorno e si erano imposti a Benevento per 3-2.

Nelle motivazioni che bocciano i reclami di Livorno e Benevento che chiedevano il 3-0 a tavolino, il giudice scrive: "rilevato che dalla relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la società Spezia non risulta essere, allo stato attuale, irregolare, dal momento che "risulta che il calciatore è stato tesserato con la Lavagnese 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015, presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La richiesta dell'Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La variazione di tesseramento dell'Okereke come "giovane di serie" è stata autorizzata dalla Figc con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con lo Spezia a far data dal 20/01/2016".

"A fronte delle descritte risultanze probatorie - continua il giudice sportivo -, non risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore Okereke per la partecipazione con l'Abuja Football College al Torneo "Kvarnerska rivijera 2014"; considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 17, comma 5, CGS e che, pertanto, i reclami presentati dalle societa' non possono trovare accoglimento; delibera di rigettare i reclami perche' infondati nel merito, confermando, pertanto, i risultati conseguiti sul terreno di gioco".