Riqualificazione energetica degli edifici

C'è l'Ecobonus

Detrazioni concesse per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Detrazioni concesse per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; - il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi); - l’installazione di pannelli solari; - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri è invece al 50%. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. I titolari di reddito d’impresa possono fruire dell’ecobonus 2021 solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce. Focus Valido anche per il convivente Tra le persone fisiche possono accedere all’agevolazione anche tutti i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e infine coloro che hanno l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione relativa all’ecobonus, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, anche il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento tra coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Come il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.