Incentivi "corposi" destinati agli interventi per la sicurezza antisismica degli immobili

Sismabonus / Come previsto dal Decreto rilancio della scorsa primavera, gli interventi per la riduzione del rischio sismico possono essere finanziati al 110%

Il Sismabonus spetta per spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Il Sismabonus spetta per spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021

Inserito dal Decreto rilancio dello scorso anno nel pacchetto di incentivi alle ristrutturazioni classificati come Superbonus, il Sismabonus è diventato sicuramente più appetibile per chi vuole eseguire interventi di messa in sicurezza di un immobile. Il finanziamento concesso, che prima arrivava a coprire fino all’85% delle spese, si estende adesso al totale degli oneri e un po’ di più, così come avviene per gli altri interventi di riqualificazione edilizia. Si smarrisce in parte, forse, quella componente di sensibilizzazione al rischio sismico che era nelle intenzioni originarie del provvedimento, che data al 2017. Il Decreto rilancio infatti, forse nell’intento di snellire l’iter procedurale, ha slegato la concessione delle detrazioni al livello di miglioramento antisismico ottenuto dai lavori, che finora era fissato in due classi di rischio. In questo modo vengono ammessi al Sismabonus anche gli interventi meno incisivi di messa in sicurezza statica elegati al consolidamento strutturale. Al netto di questo effetto collaterale, è vero però che con il pas saggio dal "normale" al "super" Sismabonus si amplia la platea potenziale dei beneficiari e si attiva un ulteriore forte incentivo verso l’esecuzione degli interventi di adeguamento che, per un territorio particolarmente fragile come il nostro, restano decisamente necessari. Il funzionamento del Sismabonus non è dunque dissimile da quanto avviene con il Superbonus. L’incentivo viene ottenuto come detrazione fiscale, e può essere ceduto alla ditta che esegue i lavori o a soggetti terzi come gli istituti di credito. Gli interventi ammessi sono quelli eseguiti su immobili di edilizia abitativa costruiti nelle aree di rischio sismico fino a 3, che comportino una riduzione di una o più classi di rischio.