Autovelox della discordia, il giudice annulla una multa: il primo ricorso ha fatto centro

Attesa per le motivazioni della sentenza. Altri procedimenti aperti

La protesta dei multati sulla Litoranea a gennaio

La protesta dei multati sulla Litoranea a gennaio

Ameglia (La Spezia), 21 marzo 2018 -   Per ora è noto solo il dispositivo della sentenza: colpo di spugna alla multa, condanna del Comune di Ameglia al pagamento della spese di lite. Il verdetto riguarda l’autovelox della discordia installato a Fiumaretta nello scorso mese di agosto e ’spento’ un mese fa, sull’onda montante delle proteste dei multati, dopo 15mila verbali emessi dal Comando della Polizia municipale e l’istanza del Comune alla prefettura per l’innalzamento del limite di velocità da 50 a 70 chilometri orari. La sentenza è stata emessa ieri mattina dal giudice di pace Paolo Oneto in accoglimento del ricorso di uno delle migliaia di automobilisti ’pizzicati’ dalle telecamere dell’apparecchio conta–velocità che, il 28 novembre scorso, aveva accertato la violazione del limite dei 50 chilometri orari, con indotta contestazione e irrogazione della sanzione di 136,30 euro. Nulla deve l’automobilista al Comune. Per avere contezza delle ragioni della decisione occorre attendere la stesura e il deposito delle motivazioni. Il giudice ha preso tempo. Ci vorranno una decina di giorni. Ma già ora la sentenza fa notizia; non fosse altro perché è la prima in accoglimento di un ricorso riguardo all’autovelox contestato, quello che ha fatto la ’strage’ di multe. Di certo imponente e rovente fu, il 30 gennaio scorso, la manifestazione popolare organizzata contro l’autovelox – e quindi il Comune – per le multe seriali: c’è chi, pendolare, ad esempio, in una manciata di settimane, ne ha collezionate fino 15.

Allo stato  della conoscenza (sommaria) degli atti, si può fare riferimento alle questioni poste dal ricorso. Lo ha elaborato l’avvocato Alberto Rosso che, allo stato, in pendenza delle motivazioni, assume un atteggiamento cauto ma fermo sulle proprie convinzioni. Il primo luogo ha eccepito le modalità dell’accertamento e di contestazione della presunta infrazione, sostenendo che sia stato violato il diritto della difesa là dove, nel verbale della Polizia municipale, non si capirebbe l’esatto luogo di rilevamento, se in direzione di Carrara o di Ameglia. Se fosse questa la ragione dell’accoglimento del ricorso la sentenza potrebbe avere una portata circoscritta al piano dell’errore formale.

Diverso sarebbe il caso se il giudice avesse accolto il secondo rilievo proposto dall’avvocato Rosso. L’eccezione sollevata infatti mira a riconoscere l’illegittimità della multa per la mancanza delle necessarie prescrizioni amministrative (concessioni, autorizzazioni) tradottisi in vizi gravi riscontrati nell’ambito dell’iter amministrativo che ha portato al posizionamento dell’autovelox. Ricostruendo lo stesso, il legale ha scoperto che mancano agli atti il parere preventivo che il Comune avrebbe dovuto richiedere alla Provincia «Proprietaria del tratto di strada in questione» e la relativa autorizzazione, come prescritto dal Decreto prefettizio del 2014; oltre alla eccepita mancanza di altre - e non irrilevanti- condizioni amministrative preventive. Il ricorso pone anche la questione dell’eventuale rimozione del sistema di rilevamento in questione (modello Enves Mvd 1605, matricola 0X0002954F). Ieri, in effetti, nel dispositivo della sentenza, il giudice, sul punto, non ha formulato ordini. Un motivo in più per attendere le motivazioni della sentenza, per capirne l’eventuale portata pilota. Anche il legale del Comune, l’avvocato Matteo Randazzo, che si è battuto a sostegno della legittimità degli atti amministrativi, frena rispetto alla possibilità di fare delle deduzioni. «Solo con la motivazione della sentenza il Comune potrà conoscere il percorso logico e normativo compiuto dal giudice e stabilire il da farsi, se proporre o meno appello alla sentenza».

Corrado Ricci