Rifiutò di visitare una paziente. Oculista condannato a sei mesi

Era reperibile ma non si presentò in pronto soccorso. Deve risarcirla

Una visita oculistica (foto di repertorio)

Una visita oculistica (foto di repertorio)

Sarzana (La Spezia), 4 maggio 2018 -  Un medico in forza (all’epoca dei fatti) al reparto oculistico dell’ospedale di Sarzana è stato condannato a 6 mesi di reclusione (con la sospensione condizionale della pena) per aver rifiutato di visitare una paziente. A lei, secondo quanto disposto dal giudice Diana Brusacà, dovrà anche risarcire il danno: 3 mila euro. I fatti risalgono al 2 luglio del 2014. Quel giorno lui era in servizio di reperibilità, obbligato a presentarsi al Pronto soccorso in caso di bisogno. Questo venne palesato dal medico in servizio all’astanteria per dare corso agli accertamenti specialisti che si rendevano necessari a fronte dell’improvvisa riduzione del campo visivo sofferta da una avvocatessa spezzina; lei era in studio e di punto in bianco lamentò il ‘buio’ nelle aree laterali dello spettro visito. Ebbene Fabrizio Puce, 43 anni, originario di Pisa, benché sollecitato dal collega a eseguire l’accertamento «per due ben volte ometteva di presentarsi in servizio e di sottoporre personalmente a visita specialistica la paziente», recitata il capo di imputazione formalizzato dal pm Rossella Soffio all’esito dell’inchiesta innescata dalla querela della paziente che, solo grazie al successivo intervento di una sorella medico, riuscì a capire la genesi del fenomeno e porvi rimedio con una cura mirata. Il magistrato inquirente, ieri, aveva chiesto la condanna del medico ad un anno di reclusione. L’arringa difensiva dell’avvocato Enrico Angelini è valsa ad ottenere una peza dimezzata.

Il sanitario indagato, fin dall’avvio dell’udienza penale, un anno e mezzo fa, aveva fatto domanda di messa a prova, dando parallela garanzia di risarcimento del danno alla paziente, danno quantificato in 10mila euro. Poi, però, non aveva dato corso all’impegno. Nella penultima udienza aveva presentato istanza di patteggiamento della pena. Il pm si era riservato di decidere. Successivamente, verificato che l’imputato non aveva proceduto al risarcimento della vittima, il magistrato aveva negato il consenso, aderendo alle stesse aspettative del legale di parte civile, l’avvocato Claudio De Filippi. Risultato di ieri: condanna dell’imputato, responsabile di «rifiuto di atto d’ufficio». Dovrà anche provvedere al pagamento delle spese processuali.

Corrado Ricci