Concessioni demaniali marittime a uso turistico. 'Impossibile la proroga'

Il Tar ha deciso sul ricorso presentato da Agcm contro le delibere di Sarzana e Porto Venere richiamando le sentenze del Consiglio di Stato

Marinella calca in spiaggia Repertorio

Marinella calca in spiaggia Repertorio

Sarzana, 5 gennaio 2023 - Era stata una decisione politica, un gesto eclatante che aveva suscitato ampio dibattito. Alla fine non c’è stata sentenza sul punto, ossia se effettivamente il Comune di Sarzana avesse o no il potere di prorogare le concessioni demaniali marittime a uso turistico e ricreativo fino al 2033.

Ma il contesto lascia intuire che la risposta sarebbe stata "no". E’ quanto emerge dalla lettura della sentenza del Tar della Liguria 59 del 3 gennaio, relativa al ricorso presentato nel maggio 2021 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per chiedere l’annullamento della deliberazione del consiglio 93 del 29 dicembre 2020 e della delibera di giunta 336 del 30 dicembre, con le quali l’amministrazione aveva espresso l’indirizzo di attivare il procedimento per l’estensione della durata delle concessioni in favore dei concessionari esistenti fino al 31 dicembre 2033.

Una mossa ancorata ai commi da 675 a 683 dell’articolo 1 della legge 145/2018, la legge di Bilancio 2019 all’interno della quale per volontà dell’allora ministro al turismo, Gian Marco Centinaio, fu introdotta la norma per prorogare le concessioni al 2033 ’scavalcando’ la direttiva 2006/123/CE Bolkestein che, invece, da 16 anni imporrebbe le aste a tutela della libera concorrenza. A sostegno del Comune, quindici concessionari sarzanesi avevano chiesto al Tar di rigettare il ricorso Agcm.

Ebbene, i giudici amministrativi hanno sentenziato che "il ricorso è divenuto improcedibile". Non si entra nel merito del fatto se il Comune di Sarzana potesse o no, nel 2020, agire in base alla così detta ’norma Centinaio’ ma si constata che "in pendenza di giudizio, la legge 145 del 30 dicembre 2018 è stata abrogata e sostituita dalla disposizione contenuta nell’articolo 3, c, 1, della legge 118 del 5 agosto 2022, che ha stabilito il nuovo termine finale di durata delle concessioni in essere al 31 dicembre 2023, confermando il termine precedentemente disposto dalle sentenze 17 e 18 del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021". Secondo i giudici liguri, dunque, "ne segue che la questione sottostante il ricorso, inerente la compatibilità della normativa nazionale di proroga automatica delle concessioni (la 145/2018) con il sovraordinato diritto europeo, non è più rilevante, in ragione della sua abrogazione e dell’introduzione di una nuova disciplina interna, che la stessa Agcm reputa satisfattiva dei propri interessi".

E’ però un fatto che le citate sentenze 17 e 18 del Consiglio di Stato hanno sancito, in sintesi, che le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario – ossia con la direttiva Bolkestein – e che tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Insomma, se anche non fosse intervenuta la legge 118/2022, l’amministrazione comunale non avrebbe dovuto applicare la norma nazionale Centinario che era in evidente contrasto con il diritto comunitario.

Il Tar della Liguria ha emesso martedì trenta analoghe sentenze di "improcedibilità" su altrettanti ricorsi, tra i quali, appunto, quelli di Agcm contro gli atti adottati dal Comune di Sarzana e dal Comune di Porto Venere. Gli altri 28 ricorsi a "improcedibili" erano stati presentati da titolari di stabilimenti balneari, società sportive, bar e ristoranti che operano nella regione e che avevano chiesto a Comuni come Genova, Sori, Rapallo, Lavagna, Chiavari, Moneglia, Monterosso proroghe delle concessioni demaniali marittime sino al 2033.