
Pistoia, 10 marzo 2023 - La Corte d’Appello di Firenze ha confermato il decreto del Tribunale di Pistoia che asseriva la legittimità della registrazione nell’atto di nascita e nel registro civile comunale delle due mamme di una bambina nata con la tecnica della procreazione medicalmente assistita eseguita in Spagna con seme di donatore anonimo. La coppia, composta da due donne, aveva scelto consensualmente di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna e la bambina, nata in Italia, era stata registrata all’ufficio di stato civile del Comune di residenza subito dopo la nascita con l’indicazione della madre biologica. In un secondo tempo, con un atto successivo, la "madre intenzionale", cioè non biologica, dichiarava il proprio riconoscimento della figlia presso l’ufficiale di stato civile con il consenso da parte della madre biologica come previsto dall’articolo 254 del codice civile. Anche la madre intenzionale veniva quindi annotata nell’atto di nascita della bambina.
La Procura di Pistoia aveva promosso un’azione contro la legittimità della registrazione, le due mamme avevano proposto opposizione avvalendosi del patrocinio delle avvocate Valentina Meoni e Martina Torracchi. Il Tribunale di Pistoia aveva dato torto alla Procura, affermando la legittimità del riconoscimento dal parte di entrambe le mamme. La Procura aveva opposto reclamo in appello.
Ora la Corte d’Appello ha però ritenuto "infondate le fondamentali censure mosse" dalla procura. In particolare il giudice d’appello ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale numero 272 del 2017 che riguarda proprio la questione della impugnabilità o meno di un riconoscimento di maternità a causa di un "difetto di veridicità". Proprio riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale la Corte d’Appello ha concluso che "la dichiarazione di riconoscimento del figlio seguita dalla annotazione in calce all’atto di nascita della minore" sono un complesso di atti non suscettibili di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione. Pertanto la Corte d’Appello ha ritenuto che gli argomenti sostenuti dalla procura di Pistoia, secondo cui la dichiarazione di riconoscimento da parte della mamma non biologica non doveva essere ricevuta dall’ufficiale di stato civile, "assumono in questo contesto valore solo teorico". Siccome le ragioni della Procura sono state ritenute infondate il decreto del tribunale di Pistoia, favorevole alle due mamme, viene confermato. Si ricorda che tale decreto affermava come fosse da considerare prioritario nella questione l’interesse della bambina che è tra l’altro pienamente inserita con la sua famiglia nel contesto sociale in cui vive.
Le legali delle mamme, Valentina Meoni e Martina Torracchi esprimono soddisfazione per la sentenza della Corte "per aver patrocinato un caso che non rappresenta solo gli interessi delle singole parti, ma ha una valenza sociale più ampia considerate la diversità delle famiglie oggi esistenti e in un ambito ancora sprovvisto di adeguata tutela legislativa. La posizione assunta dalla Corte d’Appello di Firenze ha reso possibile la conservazione dello status di figlia delle proprie due madri, salvaguardando l’identità personale della minore e rappresenta un arresto della giurisprudenza di merito, importante nella tutela dei diritti dei minore e del riconoscimento e conservazione dello status".