di Gabriele Masiero
PISA
"La proposta di legge per cambiare il codice penale e modificare gli articoli 88 e 89 che regolano l’infermità mentale è già stata assegnata in commissione e siamo in attesa di conoscere chi sarà relatore, quindi può iniziare il suo iter e auspico che i tempi non siano troppo lunghi", Il deputato Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, è il primo firmatario e auspica "che la si possa approvare entro pochi mesi". Del resto., spiega in un colloquio con La Nazione, "si tratta di un testo che ha incontrato una larga condivisione nelle società italiane di psichiatria, raccogliendo consensi pressoché unanimi. I due articoli che Antoniozzi vuole modificare, spiega il parlamentare, "sono entrambi di derivazione piuttosto arcaica, non menzionano la fattispecie delle patologie collegate all’esecuzione dei reati, lasciando inevitabilmente spazio a interpretazioni giurisprudenziali che hanno determinato, nel tempo, l’orientamento dei giudici, mentre la cronaca anche recente, e l’omicidio della povera psichiatra pisana Barbara Capovani ne è stato la prova più dolorosa, ha mostrato casi di reati gravissimi contro la persona ricondotti nell’alveo dei cosiddetti ‘disturbi di personalità’, in particolare il disturbo antisociale di personalità che, per sua genesi, riguarderebbe quasi tutti i reati contro la persona e il patrimonio: ecco perché affrontare questa materia permette di mettere ordine e assicurare alla giustizia i criminali distinguendoli dai malati".
È proprio il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali a dirci, sottolinea Antoniozzi, "di non considerare i comportamenti antisociali come espressione sic et simpliciter di un disturbo mentale, così come siamo ormai l’unico Paese al mondo, che attraverso la sentenza della Corte di Cassazione del 2005, ha sancito la possibilità di considerare non imputabili le persone affette da disturbi della personalità, ma quel pronunciamento affonda le radici in un contesto diverso da quello di oggi: allora i soggetti dichiarati non imputabili venivano ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari sotto la responsabilità del Ministero della giustizia, mentre le Rems che e li hanno sostituiti dovrebbero assolvere più a un compito di cura che di contenimento, senza considerare che l’istituto della seminfermità mentale esiste solo in Italia". "La modifica degli articoli 88 e 89 del codice penale - conclude – riguarda proprio la componente psicotica come criterio di distinzione, fornendo agli stessi periti un limite chiaro per la loro valutazione salvaguardando chi non è punibile a causa di gravi condizioni psichiatriche e inserendo un’alternativa per la seminfermità diversa dallo stato attuale di confusione".