Contratti concordati e di comodato d’uso

In alcuni casi è possibile usufruire di agevolazioni sull’Imu. "Per alcune tipologie di fabbricati di interesse storico o artistico – Spiega Maddalena Monaco (responsabile fiscale Caf Uil Toscana – la base imponibile è ridotta del 50%. Stessa riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili". Si paga la metà di Imu anche in caso di aree di proprietà gestite da coltivatori diretti o imprenditori agricoli oppure se si è concessa l’abitazione con contratto di comodato d’uso ai parenti "in linea retta entro il primo grado", quindi i figli, che la utilizzano come abitazione principale (anche in quest’ultimo caso, però, l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Chi, infine, dà in affitto la proprietà a canone concordato, può usufruire di una riduzione al 75% sull’aliquota Imu stabilita dal Comune. Il contribuente, cioè, ha diritto in questo caso a uno sconto del 25% sull’Imu dovuta. "Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire ai fini dell’applicazione della riduzione dell’Imu per gli immobili locati con contratto a canone concordato – precisa Monaco – è opportuno verificare le regole stabilite, in sede di regolamento dell’imposta, dal Comune interessato".