L’ordinanza anti-movida vacilla. ‘Bocciato’ il sequestro di alcolici

La Cassazione sostiene che le bottiglie non siano «corpo di reato»

Proseguono i controlli notturni della polizia municipale contro la movida selvaggia

Proseguono i controlli notturni della polizia municipale contro la movida selvaggia

Pisa, 25 aprile 2018 - ​Niente sequestro delle bottiglie di alcolici come corpo del reato del mancato rispetto dell’ordinanza del sindaco Marco Filippeschi per mettere in sicurezza la movida di notte. Lo dice la Corte di Cassazione alla quale si è rivolta la Procura dopo che il tribunale di Pisa, già in sede di Riesame, aveva accolto il ricorso del commerciante 42enne Kabir Hossain contro il sequestro probatorio, eseguito in via d’urgenza da polizia municipale il 26 settembre del 2016. Ad Hossain furono sequestrate birre in quanto ritenute, appunto, corpo del reato per non aver ottemperato all’ordinanza emanata una settimana prima dal municipio che aveva vietato la vendita di bevande alcoliche in orario notturno. Quella di Filippeschi fu una delle prime ordinanze in Italia emanate per intervenire con decisione su questioni di sicurezza urbana previste o prevedibili. Obiettivo: no all’abuso di alcool e alla dispersione dei contenitori di vetro. Ma anche un tentativo di salvaguardare il patrimonio artistico e architettonico della città. L’ordinanza – che è stata oggetto di questa vicenda arrivata fino in Cassazione – poneva limiti alla vendita da asporto di alcool e di tutte le altre bevande in contenitori di vetro, ed alla possibilità di refrigerazione e raffrescamento delle bevande alcoliche nei negozi di vicinato. Ordinanza che Filippeschi – illustrandone contenuti e scopo – definì, allora, come l’unico strumento a disposizione di un sindaco per contrastare certi fenomeni di degrado e di insicurezza urbana.

Ma l'applicazione ha avuto diversi incagli nelle maglie del codice e della macchina della giustizia italiana. Una, appunto, è questo. La Cassazione è stata lapidaria analizzando il ricorso del commerciante extracomunitario, ed ha ricordato che la inosservanza dei provvedimenti dell’autorità – questo il reato contestato – richiede che l’ordine della pubblica autorità sia diretto ad un soggetto determinato e in relazione ad una condotta specifica dalla quale consegue il pericolo per le ragioni di interesse pubblico. Ma non è questo il caso: qui il provvedimento era diretto ad una categoria di soggetti, e non ad uno determinato, e aveva ad oggetto il divieto di una condotta (la vendita di sostanze alcoolici nelle ore notturne) che solo indirettamente – essendo determinante il successivo abuso da parte del consumatore – era collegata al fenomeno sociale ritenuto lesivo della sicurezza e igiene pubblica. Sul sequestro già il tribunale era stato chiarissimo quando aveva rilevato che le esigenze probatorie erano assicurate dall’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria circa la detenzione per la vendita di alcolici da parte dell’indagato, senza necessità del sequestro. Quindi accertamenti e verbale sì. Ma senza procedere oltre. Le bottiglie restano in negozio.