La Corte costituzionale deciderà sulle adozioni di chi non è sposato

Il 23 novembre, la Consulta si pronuncerà sul ricorso di una donna single che vuole adottare un bambino. Il caso nato dal Tribunale per i minori di Firenze

Il Palazzo della Corte Costituzionale (Ansa)

Il Palazzo della Corte Costituzionale (Ansa)

Firenze, 16 novembre 2021 - Può un single adottare un bambino? In Italia la materia in tema di adozioni è frammentata e incerta, ma il 23 novembre la Corte costituzionale si pronuncerà su un ricorso proposto da B.R., “cittadina italiana non coniugata”, scrive il Tribunale per i minorenni di Firenze in un’ordinanza del 26 novembre 2020. La ricorrente “non ha pendenze penali di sua conoscenza e ha eseguito gli esami medici chiesti dal Tribunale per i minorenni di Firenze, con esito negativo. Ha inoltre sostenuto la visita medico-legale che ne ha accertato la sana e robusta costituzione psicofisica”. Tutte le indagini psico-socio-sanitarie del Tribunale vanno nella stessa direzione: la ricorrente, non coniugata, è in grado di adottare un bambino.

“Si sottolinea in modo particolare, infatti, la sua capacità riflessiva, di adattamento e di flessibilità e la determinazione della stessa nell’affrontare le problematiche che nel corso della vita si possono presentare, fondata sul rispetto degli impegni assunti e sulla volontà di raggiungere gli obiettivi basati su sani valori trasmessi dalla famiglia. La B. ha rivelato di aver sempre aspirato ad una famiglia comprensiva di un figlio adottivo, ciò anche a prescindere dalla possibilità di avere un figlio biologico. Tale aspirazione, maturata quando era in coppia, è rimasta ed è stata coltivata anche dopo la separazione dal partner e, perciò, nella condizione di single”.

Da qui la presentazione della domanda per la dichiarazione di sua idoneità e la contestuale istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La ricorrente “non ha minimizzato la portata della responsabilità che dovrebbe assumersi con l’arrivo di un bambino in adozione, coinvolgendo come detto anche la rete familiare e si è mostrata fiduciosa nell’aiuto delle istituzioni preposte oltre che disponibile a modificare le sue priorità e le sue abitudini in relazione alle esigenze del bambino. E infatti, è stato valutato dagli operatori anche specialistici che ella possiede le caratteristiche di sensibilità, empatia, disponibilità affettiva-relazionale ed è in grado di comprendere ed accogliere le necessità di un bambino derivanti da situazioni di abbandono. Inoltre, la ricorrente si presenta adeguata e fortemente motivata per far fronte alle sfide dell’adozione”.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ne fa una questione di autodeterminazione e solleva questione di legittimità costituzionale. La normativa, così frammentata, dice il Tribunale, “incide negativamente sulla capacità dei singoli di operare delle scelte relative alla materia di accesso a un diritto, come quello di autodeterminarsi in ordine alla propria aspirazione all’adozione” e “renderebbe gravosa e incerta la condizione delle persone non coniugate che intendono chiedere l’autorizzazione all’adozione, determinandosi una lesione dell’articolo 8 della CEDU nella dimensione del diritto alla vita privata”. L’articolo 8 in questione dice che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Per ora c’è solo un’udienza e non è stata presa alcuna decisione, ma già il fatto che la Corte costituzionale sia chiamata a parlarne è significativo.