Imprenditore truffato, il giudice condanna il promotore e la banca

L'istituto di credito e il dipendente sono stati ritenuti responsabili in solido

L'imprenditore ottiene il risarcimento dalla banca e dal promotore

L'imprenditore ottiene il risarcimento dalla banca e dal promotore

Montecatini Terme (Pistoia), 15 gennaio 2019 - Con sentenza pubblicata l’8 gennaio il tribunale di Pistoia ha condannato Monte dei Paschi di Siena a restituire a D.S., imprenditore della Valdinievole, una cospicua somma di danaro da lui consegnata a un promotore finanziario per essere depositata su un conto corrente e poi investita in titoli di credito. La vicenda risale al 2009, quando l’imprenditore che già conosceva il promotore Danilo Leporatti (all’epoca residente a Lamporecchio) decise di affidargli parte dei propri risparmi per aprire un conto corrente in Mps Banca Personale Spa.

Quando Leporatti ricevette il denaro (rilasciando ricevuta) era ancora formalmente intermediario della rete di Banca Sara, ma quando a luglio passò alla rete dei promotori di Mps rilasciò al cliente una distinta di versamento su moduli di Mps Banca Personale. Proprio a primi di luglio 2009 Leporatti passò dai promotori di Banca Sara a Mps Banca Personale (ex Banca 121).  Incredibile vicenda, quella del promotore finanziario infedele, che ha interessato parecchi risparmiatori e che ha tenuto banco sulle cronache quando emerse che erano spariti oltre 2 milioni di euro di 53 vittime residenti prevalentemente in Valdinievole, ma anche nelle province di Firenze e Lucca.

Tutti soldi che il promotore avrebbe dovuto depositare sui conti correnti o reinvestire in prodotti finanziari di Mps Banca Personale e che invece sembravano essere spariti nel nulla. La Banca allontanò il promotore e Consob lo sospese nel gennaio 2011. Nove mesi dopo arrivò la radiazione dall’albo. Il tribunale ha accolto la tesi del legale dell’imprenditore, lo Studio Marliani di Montecatini. L’avvocato Gerardo Marliani ha sostenuto la tesi secondo cui Banca Mps piuttosto che Banca Sara dovesse essere condannata in solido col promotore a risarcire i danni all’investitore poiché la distinta di versamento su modulistica di Mps Banca Personale, con altre risultanze processuali, dimostrava inequivocabilmente che sussisteva in pieno il nesso di occasionalità necessaria fra la funzione del promotore e il fatto illecito.

Il legale ci ha spiegato che grava sull’investitore l’onere della prova della illiceità della condotta del promotore del danno sofferto per l’illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l’illecito e del danno patito, mentre la Banca che conferisce l’incarico al promotore è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità da fatto illecito.