Suicidio assistito, ecco perché Marco Cappato e Mina Welby sono stati assolti

Le motivazioni della sentenza dopo il caso della morte di Davide Trentini

Cappato e Welby dopo la sentenza di primo grado (Foto Nizza)

Cappato e Welby dopo la sentenza di primo grado (Foto Nizza)

Massa, 8 settembre 2020 - Per trattamento di sostegno vitale «deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida». Così la corte d'assise di Massa Carrara motivando la sentenza con cui il 27 luglio ha assolto Marco Cappato e Mina Welby dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini. A rendere nota la motivazione l'associazione Luca Coscioni.

La difesa aveva sostenuto che Trentini era sottoposto a trattamento di sostegno vitale per le cure farmacologiche che doveva seguire e per l'assistenza specifica di cui aveva bisogno per sopravvivere. Il trattamento di sostegno vitale è uno dei requisiti indicati dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale con cui, ricordano i giudici di Massa, la Consulta - decidendo sul caso di dj Fabo, tenuto in vita da macchinari -, « ha creato una nuova causa di giustificazione in presenza della quale l'agevolazione del suicidio non è punibile».

Welby e Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, erano finiti a processo per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla da quanto ne aveva 27, deceduto in una clinica Svizzera il 13 luglio 2017 col suicidio assistito. La corte d'assise di Massa a luglio scorso li ha assolti «perché il fatto non sussiste quanto alla condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato quanto alla condotta di agevolazione dell'esecuzione del suicidio».

I giudici di Massa Carrara, sottolinea l'avvocato Filomena Gallo, segretario dell'associazione Coscioni e coordinatrice e legale nel collegio difensivo di Welby e Cappato, evidenziano, così in sentenza che «la dipendenza da 'trattamenti di sostegno vitale' non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza 'da una macchina'. Nell'interpretare cosa debba intendersi per 'trattamenti di sostegno vitale' non si deve confondere il caso concreto da cui è originata la pronuncia della Corte costituzionale con la regula iuris che la Consulta ha codificato».

 

Davide Trentini
Davide Trentini

«La corte di assise di Massa - commenta Gallo - ha chiarito che il riferimento è da intendersi a qualsiasi tipo di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l'assistenza di personale medico o paramedico o con l'ausilio di macchinari medici. Sono compresi anche la nutrizione e idratazione artificiali».

«La decisione - continua Gallo - aggiunge l'elemento importante (emerso dalla consulenza tecnica del Dr. Mario Riccio) che il trattamento di sostegno vitale è e 'deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida'. Questa era infatti la situazione di Trentini, sottoposto a una serie di trattamenti sanitari la cui interruzione avrebbe certamente portato al decesso, ma non nell'immediato. La politica - conclude Gallo - continua a non assumersi la responsabilità di fare il proprio mestiere, quello di legiferare, ancora una volta è grazie ai giudici i diritti fondamentali possono essere goduti. Auspichiamo che, anche grazie alla chiarezza delle motivazioni di questa sentenza, quanto prima si sblocchi la paralisi riformatrice delle Camere e si possa arrivare a una chiara regolamentazione del fine vita».