La Tari non si applica alle cave, ricorso ok

Il Comune aveva inviato una intimazione di pagamento alla Figaia: il dottor Andreani ha fatto annullare la tassa

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Da una parte il Comune, dall’altra Figaia Cave rappresentata da Andrea Franzoni e difesa dal commercialista Giulio Andreani. Il tutto sotto la lente della Commissione Tributaria Provinciale composta da Gioacchino Trovato (presidente e relatore), Erminia Agostini (giudice), Antonio Pirato (giudice). Il contendere l’intimazione da parte dell’Amministrazione Comunale del pagamento per la tassa sui rifiuti Tari 2018 con riferimento all’area di mq 1.104 ricompresa all’interno della cava 92, con applicazione della tariffa applicata alla attività industriale con capannoni di produzione. A sostegno del ricorso della Figaia Cave, la mancanza di motivazione, quanto alla identificazione dell’area ed alle ragioni della pretesa. Inoltre, l’illegittimità della pretesa per essere l’area esclusa dell’imposizione siccome destinata ad attività estrattiva, produttiva di rifiuti speciali , smaltiti autonomamente; per violazione del principio di certezza del rapporto impositivo, per non avere mai il Comune richiesto il pagamento della tassa rifiuti; per essere l’area assoggettata all’imposizione interna all’area di cava e ad essa strumentale. Per la commissione tributaria è pacifico che la superfice assoggettata a tassazione sia interna alla più ampia superficie destinata alla coltivazione della cava,che altrettanto pacificamente è esente dal pagamento della Tari, siccome produttrice di rifiuti speciali, smaltibili autonomamente. Si intende, pertanto, che proprio perchè interna (e,comunque accessoria alla cava), l’area di mq 1.104 sia ugualmente esente dalla Tari, perchè parimenti produttiva di rifiuti speciali, oggetto di autonomo e separato smaltimento per cui la Commissione annulla l’intimazione di pagamento della Tari.

Gianfranco Baccicalupi