Fondazione Puccini, a luglio l'udienza per la causa contro Casa Ricordi

La Fondazione contesta il mancato versamento dal 2015 a oggi delle quote spettanti alla Fondazione dei proventi de “La Fanciulla del West” e di “Turandot”

Giacomo Puccini

Giacomo Puccini

Lucca, 12 aprile 2019 - La Fondazione Giacomo Puccini rende noto che il Tribunale di Milano ha fissato per il 4 luglio l’udienza di discussione propedeutica alla sentenza circa la causa intentata dalla Fondazione Giacomo Puccini per il mancato versamento, da parte di Casa Ricordi, a partire dal primo semestre del 2015 e sino a tutt’ora, delle quote spettanti alla Fondazione stessa dei proventi de “La Fanciulla del West” e di “Turandot”, nonché de “Il Tabarro”, fino al 31 dicembre 2016 (anno in cui l’opera è caduta in pubblico dominio). I proventi delle opere di Giacomo Puccini, sino alla sospensione dei pagamenti, erano così suddivisi: due terzi del 50% alla Fondazione Giacomo Puccini; un terzo di questo 50% a Simonetta Puccini (ed oggi, dopo il suo testamento, alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini) e l’altro 50% a Casa Ricordi. La tesi di Casa Ricordi è che alla Fondazione spetterebbero esclusivamente le quote di proventi maturate sino al cinquantaseiesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori di ciascuna opera, mentre la stessa Casa Ricordi dovrebbe appropriarsi per intero dei proventi sino al settantesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori (quando ogni opera cadrà in pubblico dominio, in applicazione delle regole in tema di durata dei diritti patrimoniali d’autore introdotte nel 1996, di recepimento di una direttiva europea del 1993).

"La Fondazione sostiene, viceversa - si legge nella nota -, che la quota di proventi oggetto di legato in suo favore, contenuto nel testamento Livio Dell’Anna, dovrà esserle versata sino alla caduta in pubblico dominio di ciascuna opera. Oltre alle opere sopra menzionate, la causa riguarda anche “Gianni Schicchi” e “Suor Angelica”. Casa Ricordi, infatti, ha riferito in giudizio la propria intenzione di sospendere i pagamenti della quota di proventi di queste due opere spettante alla Fondazione a partire dal 2026. Di conseguenza, la    Fondazione ha chiesto al Tribunale di accertare, invece, la sussistenza del proprio diritto a percepire tale quota di proventi fino al 2040, anno in cui le due opere cadranno in pubblico dominio. La Fondazione Giacomo Puccini, inoltre, alla luce delle dichiarazioni dei legali di Casa Ricordi intende precisare, a vantaggio dei lettori, quanto segue. La sospensione dei pagamenti in favore della Fondazione ha avuto luogo a seguito di diffida inoltrata a Casa Ricordi dal legale della defunta dott. Simonetta Puccini, prof. Giorgio Ferrari, ed era stata motivata da Casa Ricordi in base all’esigenza di evitare lesioni di eventuali diritti della stessa dott. Puccini. Nel corso del giudizio milanese, Casa Ricordi ha dapprima sostenuto, facendo propria la posizione della dott. Puccini, che il legato disposto da Livio Dell’Anna (deceduto nel 1986), non avrebbe potuto produrre effetti rispetto ai proventi derivanti dal prolungamento del diritto patrimoniale d’autore introdotto nel 1996, che avrebbe giovato ai soli eredi o legatari diretti dell’autore".

E ancora: "Successivamente, nel corso del giudizio, dopo che la Fondazione aveva osservato che la direttiva europea del 1993 pone a fondamento del prolungamento l’esigenza di assicurare proventi dallo sfruttamento delle opere ad almeno “due generazioni di discendenti” dell’autore (dunque non solo ai suoi eredi diretti), Casa Ricordi ha modificato la propria posizione, sostenendo che il prolungamento del 1996 potrebbe giovare ai soli eredi diretti discendenti (figli o nipoti) dell’autore. Casa Ricordi, quindi, in buona sostanza ritiene che enti giuridici non possano, per loro natura, essere “discendenti” dell’autore e che quindi non possano ricevere per successione a causa di morte proventi d’autore interessati dal prolungamento normato nel 1996. Se così non fosse, perché Casa Ricordi avrebbe smesso di pagare i diritti delle due opere già in regime di prolungamento (“Fanciulla” e “Turandot”) anche alla Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, come esplicitato proprio dal prof. Ferrari? In caso di soccombenza, la Fondazione Giacomo Puccini dovrà restituire il valore delle quote dei proventi delle tre opere in periodo di prolungamento fino al 31 dicembre 2014, versato peraltro da Casa Ricordi alla Fondazione Giacomo Puccini per interi anni e nella piena convinzione che le somme fossero a tutti gli effetti dovute".

Va da sé, come affermano i legali di Casa Ricordi, che sarà il giudice a sentenziare in merito alla causa. Tuttavia, gli stessi legali di Casa Ricordi, nei loro atti, scrivono di non ritenere più dovuta alcuna somma ad alcun soggetto in relazione ai proventi delle opere del Maestro già in periodo di prolungamento, o dal momento in cui anche “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi” entreranno in periodo di prolungamento dal cinquantaseiesimo al settantesimo anno. Non vi è, quindi, dubbio che Casa Ricordi, nel giudizio, persegua esclusivamente i propri legittimi interessi economici, allo scopo di appropriarsi per intero dei proventi derivanti dalle opere del Maestro ancora oggetto di tutela.

La Fondazione Giacomo Puccini non può che prenderne atto ed è stata perciò costretta ad intentare causa per vedersi riconosciuto il diritto, già sancito dal Tribunale di Firenze, nel 2008 (nel contraddittorio della dott. Puccini e dell’Agenzia del Demanio), di godere pienamente della quota dei diritti lasciategli per volontà di Livio Dell’Anna fino all’esa urimento settantennale della loro durata. La Fondazione Giacomo Puccini intende, infine, segnalare come la quota dei diritti sia stata ed è impiegata per acquisire materiali pucciniani, per dotare il Museo Casa Natale di book-shop e ticket-office e per dotare entrambi dei servizi necessari, per svolgere attività didattiche, per sostenere pubblicazioni e ricerche sul Maestro, per favorire la partecipazione della Fondazione Giacomo Puccini al più ampio sistema territoriale dedicato al Maestro. Casa Ricordi, viceversa, esprime, per l’appunto, il suo proprio interesse privato.