Premio alla carriera per Memushaj. Il Canaletto vince la causa col Pescara

La società abruzzese si era opposta al pagamento di 18mila euro come premio di valorizzazione del calciatore albanese

Memushaj (foto Ansa)

Memushaj (foto Ansa)

La Spezia, 3 giugno 2018 – Quando Davide vince contro Golia. E’ accaduto nell’ambito della giustizia sportiva, con protagonista il Canaletto Sepor, squadra di calcio dilettantistica che ha appena vinto il campionato di Prima categoria, opposta nientemeno che al Pescara, società di serie B che ha militato di recente anche nel massimo campionato. L’oggetto del contendere è un ‘premio alla carriera’ di 18mila euro per il calciatore Ledian Memushaj, che ha debuttato in serie A col Pescara il 21 agosto 2016 contro il Napoli, ma da ragazzo ha vissuto con la famiglia alla Spezia e ha giocato nelle squadre giovanili del Canaletto Sepor. La società canarina presieduta da Claudio Cerrone ha richiesto quel ‘premio alla carriera’ come prevedono le norme della Federazione italiana gioco calcio. E la Corte federale d’appello della stessa Figc, l’11 agosto dello scorso anno, condannava il Delfino Pescara 1936 a corrispondere in favore dell’Usd Canaletto Sepor la somma di 18mila euro.

Una briciola per il bilancio di una società professionistica, una ‘boccata d’ossigeno’ invece per una società come quella canarina particolarmente impegnata nel settore giovanile. Ma il Pescara ha fatto opposizione, sostenendo che il Canaletto non avesse diritto al quel premio. Questo perché Memushaj, di nazionalità albanese, aveva esordito nella propria nazionale in data 17 novembre 2010 quando giocava nel Chievo. Il Pescara identificava in tale momento l’origine del diritto al premio alla carriera, per il quale erano già scaduti i termini. Il Canaletto si è così rivolto all’avvocato Massimiliano Leccese (nella foto in basso), esperto in diritto sportivo, per far valere le proprie ragioni. Il Pescara nel settembre dello scorso anno si era appellato al Collegio di garanzia dello sport del Coni, la cui Prima sezione ha rimesso la decisione della controversia alle Sezioni unite dello stesso Collegio.

L’avvocato Massimiliano Leccese
L’avvocato Massimiliano Leccese

L’avvocato Leccese ha sostenuto che la ratio della norma è volta a fornire un degno riconoscimento alla società dilettantistica per la formazione calcistica giovanile del calciatore che abbia raggiunto uno dei risultati di carriera come l’esordio in Serie A, la partecipazione ad una gara della Nazionale A, la partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21. E che tale diritto per la società dilettantistica sorge solo in caso di esordio con la Nazionale A italiana, mentre invece Memushaj aveva esordito con quella dell’Albania. Leccese ha fatto leva sul fatto che se la norma avesse voluto intendere, per i tesserati stranieri, l’esordio nelle proprie nazionali, avrebbe previsto l’applicazione dell’aggettivo “rispettiva” oppure della locuzione “di appartenenza”, risolvendo ogni eventuale problematica.

Pertanto le Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport del Coni hanno respinto il ricorso del Pescara, confermando che il Canaletto Sepor ha pieno diritto ai 18 mila euro del premio alla carriera di Ledian Memushaj.