Vìola la quarantena, licenziato un camionista

Ma il giudice riconosce un indennizzo al lavoratore perché l’azienda non lo aveva informato degli obblighi derivanti dal rientro dall’estero

L’avvocato Paolo Mastroianni ha assistito il lavoratore licenziato

L’avvocato Paolo Mastroianni ha assistito il lavoratore licenziato

La  Spezia, 5 maggio 2021 - Sentenza pilota del giudice del lavoro Marco Viani in materia di sanzioni disciplinari connesse alle violazione delle normative anti-Covid. Nel caso specifico un autista di origine romene era stato licenziato perché rientrato al lavoro proveniente dalla madre patria, senza aver adempiuto all’obbligo dell’isolamento fiduciario: una mancanza capace di inficiare, secondo l’azienda, il rapporto fiduciario col dipendente. Il lavoratore, assistito dall’avvocato Paolo Mastroianni, aveva fatto ricorso.

Questo ieri parziamente accolto. Il giudice, infatti, ha ritenuto legittimo il licenziamento ma ha anche condannato l’azienda a risarcire il lavoratore – col pagamento di 18 mensilità di stipendio – perché la stessa non aveva adempiuto all’obbligo a lei spettante, quello informativo teso a rendere edotti i lavoratori delle precauzioni imposte dalla legge nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Nel caso specifico il DPCM entrato in vigore il 7 agosto scorso là dove prevedeva la quarantena in caso di rientro in Italia dalla Romania.

L’autista era andato in ferie il 14 agosto e non aveva colto la portata della norma, poi violata. "L’azienda - dice il giudice Viani nella motivazione della sentenza - avrebbe ben potuto assolvere, prima dell’inizio delle ferie, ai suoi obblighi informativi. D’altra parte, è innegabile che l’omessa informazione ha quanto meno agevolato la condotta disciplinarmente rilevante del lavoratore. E, se non si può parlare di buona fede del lavoratore nell’inosservanza di norme giuridiche statali, è altrettanto vero che la medesima normativa violata, se ha posto a carico dei datori di lavoro l’obbligo di informare il personale, fra l’altro, dell’impossibilità di fare accesso ai locali aziendali provenendo da luoghi a rischio, ha ritenuto allora evidentemente necessario che i lavoratori ne fossero informati dal datore di lavoro".

In assenza di una simile informazione, il disvalor e della condotta, sul piano del rapporto di lavoro,in cui si devono comparare i reciproci adempimenti delle parti – secondo il giudice - si attenua notevolmente.