Frana di Montalbano, nessuna responsabilità

Il tribunale di Genova ha respinto la richiesta di risarcimento danni di una donna a cui era stata dichiarata inagibile la casa

La frana del 2010

La frana del 2010

La Spezia, 8 dicembre 2022 -  Aveva trascinato in tribunale Comune, Provincia e Regione, chiedendo un risarcimento monstre per i danni patiti alla propria abitazione di Montalbano, danneggiata e dichiarata inagibile dopo essere stata travolta dalla frana. A distanza di oltre un decennio da quei fatti, il giudice ha respinto ogni richiesta, non ravvisando responsabilità in capo agli enti. Si chiude così uno dei contenziosi più grandi causati dall’enorme frana che nel dicembre del 2010 aveva interessato un’ampia porzione della fascia collinare della città.

Le ferite al territorio inferte dal maltempo sono state rimarginate da pochi anni – la viabilità è stata ripristinata solo nel luglio del 2020, dopo anni di disagi –, mentre è di martedì la sentenza con cui il tribunale civile di Genova si è espresso sulla battaglia a colpi di carte bollate avviata da una donna che a causa della frana perse un’abitazione, dapprima dichiarata inagibile a causa dei danni provocati da fango e massi, e poi oggetto di ordinanza comunale di demolizione.

Un contenzioso iniziato nel 2011, quando la donna chiese e ottenne dal tribunale civile della Spezia un accertamento tecnico preventivo per individuare cause e responsabilità. L’esito della perizia, che aveva individuato quale causa scatenante della frana "la presenza di acque meteoriche non regimate libere di scorrere incontrollate lungo il versante", spinse la donna (che nel frattempo aveva ottenuto un contributo ristorativo di 210.797,50 euro; ndr) a citare Comune e gli enti sovraordinati per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non: chiesto un indennizzo di 692mila euro, maggiorato degli interessi, a titolo di ristoro dei danni materiali subiti, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali e alla condanna delle amministrazioni a eseguire a proprie spese le opere di demolizione del fabbricato e di messa in sicurezza del terreno. La battaglia giudiziaria, nel frattempo spostatasi nel tribunale di Genova, ha visto l’avvio di una nuova istruttoria, con la consulenza tecnica d’ufficio che ha smentito le considerazioni emerse dal primo accertamento disposto dal tribunale spezzino, sposando la tesi avanzata dall’avvocatura del Comune guidata da Stefano Carrabba, e spingendo il tribunale a respingere il ricorso.

«La lettura della ctu resa nel giudizio di merito, porta ad escludere ogni ipotesi di responsabilità degli enti preposti al controllo del territorio, per assenza di dati scientifici su fenomeni franosi in atto secondo gli strumenti pianificatori dell’epoca, per le caratteristiche oggettive dell’evento franoso, per l’ininfluenza del sistema di regimazione antropico delle acque meteoriche rispetto alla profondità del fenomeno, e per l’impossibilità oggettiva di disporre opere che potessero evitare i danni verificatisi, tanto che alcune opere eseguite dopo la frana vennero a loro volta travolte dall’avanzamento del corpo di frana" scrive nella sentenza il giudice Cristiana Buttiglione, che oltre a rigettare il ricorso ha condannato la ricorrente a pagare le spese di giudizio.

Matteo Marcello