Comune battuto da... friggitoria. Annullata l’ordinanza anti-odori

Il commerciante vince il ricorso al Tar contro il diktat di installare una canna fumaria, non prevista da alcun regolamento

Un'aula di tribunale (Foto d'archivio)

Un'aula di tribunale (Foto d'archivio)

Levanto (la Spezia), 28 novembre 2020 - Nonostante avesse tentato tutte le strade per mettersi in regola, era stato raggiunto ugualmente dall’ordinanza comunale che lo obbligava a fermare le emissioni di fumi e odori di frittura sprigionate dall’attività. Così, un imprenditore di una friggitoria di Levanto non ha esitato a bussare alle porte del Tar, con i giudici che gli hanno dato ragione cancellando il ditkat comunale. La vicenda, ha radici nell’estate del 2019, quando un sopralluogo dell’Asl a seguito di esposti era emersa la presenza di odori generati dalle operazioni di frittura. Il Comune aveva invitato il titolare a dotarsi di idonei sistemi di abbattimento di fumi ed esalazioni, cosa che l’imprenditore ha fatto, acquistando una apparecchiatura più sofisticata e dotata di un aggiornato sistema di assorbimento dei fumi, e presentando al Comune la pratica per istallare una canna fumaria.

Si arriva allo scorso giugno, quando la friggitoria riapre dopo mesi di lockdown e, nonostante l’utilizzo della nuova apparecchiatura, finisce nuovamente nel mirino dei residenti. Un sopralluogo di Asl5 accerta la presenza di fumi e odori. L’imprenditore non demorde, installa una nuova cappa super tecnologica, ma è tutto inutile perchè il Comune con un’ordinanza gli impòone lo stop a fumi e odori.

Così, all’imprenditore non è rimasto altro che la strada giudiziaria. Ieri la sentenza che cassa i provvedimenti di Comune e Asl, con i giudici che sottolineano come l’ordinanza comunale sia illegittima. Non solo: normativa regionale di settore né regolamento comunale prevedono l’obbligo, per una friggitoria, di dotarsi di canna fumaria. Ordianza annullata e condanna di Comune e Asl al pagamento delle spese di giudizio. mat.mar.