Edilizia privata, il Comune perde la causa e pagherà le spese legali

Edilizia privata, il Comune perde una causa e dovrà risarcire per 4mila euro. Sentenza sfavorevole da parte del Tar della Toscana contro l’Amministrazione comunale che dovrà quindi corrispondere al cittadino che aveva fatto ricorso le spese processuali. Tutto è iniziato l’11 giugno del 2021 quando il ricorrente, proprietario di un fabbricato ad uso residenziale nel comune di Monte Argentario, ha presentato istanza per il rilascio di un permesso a costruire in variante per alcune modifiche in corso d’opera da apportare all’intervento di ristrutturazione edilizia già autorizzato, corredando la richiesta all’Ente con l’autorizzazione paesaggistica. Il proprietario ha poi chiesto al Comune di rilasciare l’attestazione del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso sull’istanza, negata dal Comune a causa della "presenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata dall’intervento, per il quale non si sarebbe formato il silenzio assenso". Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dei provvedimenti, oltre all’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in variante. Il Tar ha dato ragione al privato, che avrebbe presentato i documenti in regola: le note comunali impugnate devono essere annullate e il Comune è tenuto a rilasciare l’attestazione. Respinta invece la domanda di risarcimento dei danni, con l’ente che dovrà sostenere solo le spese di lite per 4mila euro.