Zona bianca, coprifuoco e spostamenti: tutto quello che c'è da sapere

Dal 21 giugno anche Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Provincia di Bolzano potranno dire addio a quasi tutte le restrizioni

L'Italia a colori dal 14 giugno

L'Italia a colori dal 14 giugno

Firenze, 14 giugno 2021 - Da oggi l'Italia è ancora più bianca. Grazie al regresso dell'epidemia di Covid-19 che continua a registrarsi nella penisola, nella giornata odierna anche Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e provincia di Trento, entrano nella fascia di allerta minima. Il requisito per potervi accedere è quello di avere un indice Rt inferiore allo 0,5 e un'incidenza del contagio inferiore a 50 casi per 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive. In virtù del decreto legge 22 aprile le nuove regioni «virtuose» vanno dunque ad aggiungersi a Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise — che sono in fascia bianca dal 31 maggio — e a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, che le hanno raggiunte il 7 giugno. Se tutto procede secondo le previsioni dei virologi, il 21 giugno anche Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Provincia di Bolzano potranno dire addio a quasi tutte le restrizioni. Ultima a entrare in zona bianca sarà la Valle d'Aosta, il 28 giugno.

Tra i cambiamenti più attesi dai residenti che passano dal giallo al bianco, c'è senz'altro quello della fine del coprifuoco, limite che comunque cadrà a partire dal 21 giugno. Nelle zone bianche è inoltre consentito spostarsi senza limiti verso località in zona bianca e verso località in zona gialla senza dover giustificare il motivo dello spostamento, ma nel rispetto delle norme vigenti in quella determinata area. Per quanto riguarda invece i servizi di ristorazione, nelle zone bianche non ci sono limiti all'aperto e sono consentiti senza restrizione di orario, anche al chiuso. Il numero massimo di persone che possono sedere al tavolo al chiuso in zona bianca è di 6, mentre rimane il limite di 4 persone nelle zone gialle.

Con il passaggio in zona bianca vengono anticipate le aperture per piscine e centri benessere e termali al chiuso, parchi tematici, parchi divertimento permanenti o itineranti, sale gioco, centri sociali e culturali; in zona gialla la loro apertura sarebbe stata prevista, a seconda dell'attività, dal 15 giugno al 1 luglio. Inoltre, da domani saranno consentite feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, ma con il green pass; certificazione che segnala l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid oppure aver effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Al momento restano però vietate le feste private e restano ancora off-limits le piste da ballo. Restano invece obbligatori i due gesti-barriera di base atti a prevenire i contagi, ovvero l'uso delle mascherine e il rispetto della distanza interpersonale.

Ecco di seguito un vademecum per chiarire ciò che è consentito fare. 

Sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? 

In zona bianca i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

Mi posso spostare liberamente?

In area bianca si può andare verso altre zone bianche, senza limiti di orario e senza dover specificare il perchè dello spostamento. Si può andare, senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, ma questo se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si può andare verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Ci si può spostare in tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde Covid-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

É consentita la consumazione al banco nei bar?

La consumazione al banco è consentita dal primo giugno, ma è necessario assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

C’è un limite alle persone che possono entrare nel bar?

Se non ci sono posti a sedere deve essere consentito l’ingresso a un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo che sia assicurato il distanziamento di un metro.

I centri commerciali sono aperti nel fine settimana?

Sì, i centri commerciali sono stati riaperti nei fine settimana dal 22 maggio 2021, anche in zona gialla. Le riaperture hanno interessato gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili.

Possono riaprire i centri sociali e culturali?

É previsto che in zona bianca possano restare aperti centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Riaperture che invece in zona gialla scatteranno dal 1° luglio.

In zona bianca resta in vigore il coprifuoco?

No, il coprifuoco non è in vigore in fascia bianca, quindi si può liberamente circolare. In zona gialla invece fino al 6 giugno è in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Dal 7 giugno il coprifuoco è fissato dalle 24 alle 5 del mattino. Dal 21 giugno anche in zona gialla scompare il coprifuoco.

Se io ed il mio coniuge/partner viviamo in zone diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi), sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a? 

Sarà possibile se il luogo di partenza e quello scelto per il ricongiungimento si trovano entrambi in zona bianca o gialla; se il luogo scelto per il ricongiungimento coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione; se chi si sposta è in possesso di una “certificazione verde” valida.

È possibile andare nelle “seconde case”? Se sì, ci sono dei limiti? 

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde Covid-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Nella mia zona è consentito andare a trovare parenti o amici? Si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco” o si può rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione in qualsiasi momento? 

A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle 5 alle 22, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Sì, purché lo spostamento avvenga nel rispetto delle regole previste per gli spostamenti nella zona di partenza e in quella di destinazione.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

È possibile spostarsi tra diverse zone per partecipare alle esequie di parenti stretti?

È possibile partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni. La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere quelli entro il secondo grado, includendo chiaramente anche i conviventi) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona bianca e, dalle ore 5 alle 22 quelli verso e all’interno della zona gialla. Nel caso ci si sposti dalle 22 alle 5 in zona gialla o, in qualsiasi orario, verso  una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina? 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per i bambini sotto i 6 anni di età, le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, per gli operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

No. C’è l’obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?

No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?

Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?

Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.

Cosa sono le “certificazioni verdi”? E il “pass”? Come si possono ottenere? Quanto valgono?

Le "certificazioni verdi Covid-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:

a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;

b) essere guariti da Covid-19, con cessazione dell'isolamento;

c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le tre certificazioni verdi Covid-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:

a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell'effettuazione dell'ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;

b) la certificazione verde Covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l'interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo;

c) la certificazione verde Covid-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.