"Ladra? No, malata di shopping". Il caso in Tribunale

Dipendente pubblica imputata per peculato. Ma il giudice dispone la perizia

Il tribunale di Firenze

Il tribunale di Firenze

Firenze, 7 aprile 2019 - La donna, 60 anni, è imputata di peculato, "commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione d’ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria". Dipendente statale, la donna è accusata di essersi messa in tasca 56mila euro, "somme non spese nel corso dell’esercizio contabile 2015". ‘Ma la signora – sostiene l’avvocato difensore Gianluca Gambogi – è affetta da shopping compulsivo’. Cioè comprare, comprare, e comprare ancora, senza soluzione di continuità. A causa di questo bisogno impellente e pressante di soldi avrebbe – si legge nel capo d’imputazione – ritirata la somma da Bankitalia nascondendone la sparizione attraverso vaglia cambiari convertiti (febbraio-marzo 2016) in contante. Poi avrebbe fatto risultare quei soldi come versamenti effettuati dall'ente per cui lavora a fornitori e altri enti pubblici.

Un disturbo psichico insomma per il quale Gambogi si è spinto a chiedere – due volte – una perizia medico-psichiatrica sulla donna. Ritenuta "non indipensabile ai fini del decidere" dal giudice Anna Liguori, che ha rinviato a giudizio l’ex dipendente pubblica, la perizia è stata invece accettata, e disposta, di recente dal Tribunale-III sezione (presidente Ettore Nicotra). Proprio in extremis, al momento della sentenza: il Collegio giudicante si è riunito in camera di consiglio, ma anziché decidere sulla richiesta del Pm (condanna della donna a 2 anni e 8 mesi) ha disposto ‘una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’entità del disturbo psichico dell’imputata’. Lo shopping compulsivo di cui sopra. Dovrà il consulente stabilire "consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o comunque, scemandola in maniera significativa".

Non è qui in discussione la capacità di un imputato di partecipare in modo cosciente al suo processo. Circostanza peraltro abbastanza ricorrente anche se l’impiego della perizia psicologica nel processo penale, da sempre oggetto di dibattito, è un nodo problematico nel rapporto tra la psicologia e il diritto. No: qui si dovrà accertare in corsa in che misura l’imputata sia affetta da un disturbo "generalmente associato – riportiamo da testi specializzati – a disturbi del controllo degli impulsi. O a altre dipendenze comportamentali".

giovanni spano

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