Le novità sull’Imu in vista del saldo

In occasione del saldo Imu in scadenza il 16 dicembre e come già riportato in questa rubrica alcune settimane fa, si ricorda che la pronuncia della Consulta 2092022 ha innovato radicalmente l’applicazione delle norme sull’agevolazione prima casa con riguardo all’Imu dei coniugi residenti in immobili diversi, dichiarando l’illegittimità costituzionale di quanto stabilito dalla normativa primaria sia per i soggetti residenti in Comuni diversi che nello stesso territorio. La Consulta si è in particolare espressa circa l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte delle norme agevolative per l’Imu della prima casa, con il risultato che, ai fini dell’esenzione in esame, andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Per questo motivo, sia i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali che quelli residenti, realmente, in diversi immobili nello stesso Comune potranno di fatto godere della doppia agevolazione Imu. Per questo motivo, i soggetti passivi che si siano trovati ad adempiere l’Imu in acconto per il 2022 su almeno un immobile di residenza dei coniugi potranno: scomputare quanto versato nel mese di giugno 2022 con i successivi versamenti dovuti a saldo, oppure procedere con l’istanza di rimborso, come potranno fare coloro che hanno versato l’Imu per i precedenti periodi d’imposta. Per tutti coloro che, per vari motivi, si sono trovati ad adempiere l’Imu sull’abitazione principale in presenza di un coniuge residente in un diverso immobile, occorre procedere con l’istanza di rimborso di quanto è stato versato. fino a 5 anni precedenti Da ciò consegue che, ad oggi, risulta possibile richiedere il rimborso dei versamenti effettuati a partire dal mese di dicembre 2017. Ai fini della sua validità, l’istanza di rimborso, da presentarsi in quanto, presumibilmente, il rimborso non avverrà d’ufficio da parte dell’ente locale di riferimento, deve essere: presentata a mano, oppure notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso l’ufficio del Comune territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente che ha effettuato il versamento. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

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