Cartelle esattoriali Altra rottamazione

Con il prossimo anno, arriverà un’altra rottamazione aggiornata, delle cartelle esattoriali. Attualmente tale provvedimento è in discussione in Parlamento, e verrà licenziato entro la fine dell’anno con la manovra finanziaria. La bozza in discussione prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere: le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e gli aggi. versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Attenzione al fatto che il pagamento delle somme può essere effettuato: in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, nel numero massimo di 18 rate: la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024. E’ bene sottolineare che in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. L’agente della riscossione fornisce ai debitori, nel proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Qualora il contribuente sia interessato a tale definizione agevolata dovrà comunicarlo all’agente della riscossione con apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023. A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; Inoltre si prevede che alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Le domande a: [email protected]

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