{{IMG_SX}}Firenze, 25 febbraio 2008 - La madre non permette all'ex marito di tenere con sè il figlio minorenne? Deve pagare sia l'ex coniuge che il ragazzo e una somma a favore dello Stato. La Corte di Appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini dello studio legale Cnttv, ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro all'ex marito e l'ha ammonita al rispetto del provvedimento che stabilisce i rapporti genitori-figlio.

 

La donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito al ragazzo e al padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio. Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: "La condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio".

 

Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato. "L'art. 709 ter c.p.c. - spiegano gli avvocati Tozzi e Vallini - si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all'altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal giudice".

 

"La Corte di Appello di Firenze - continuano i legali dello studio Cnttv - ha deciso di applicare in pieno la legge riconoscendo un risarcimento per il figlio danneggiato dalla privazione della frequentazione del padre e dell'altro genitore, danneggiato perché gli è stata interdetta la possibilità di frequentare il ragazzo". Situazione questa, secondo la legge, idonea di per sé a creare un danno monetizzabile a favore delle vittime del comportamento.

 

''E' stato mio figlio a chiedermi di andarlo a prendere  questa estate dopo tre giorni che era in vacanza insieme al padre. Non è  che ho voluto impedire le frequentazioni tra padre e  figlio. Ho ritenuto di fare il bene di mio figlio che manifestava un disagio, delle difficoltà, quindi sono andata a prenderlo''.

 

Queste  le parole della donna condannata.  La donna, come già i suoi avvocati, ha ricordato che è in corso una consulenza tecnica di natura psicologica, disposta dalla  corte d'appello e che il procedimento non si è ancora concluso. Ha anche spiegato di aver impugnato la decisione della corte che  la condanna al pagamento delle multe.

 

''Al di là della non veridicità  di  quanto affermato, la risposta degli avvocati di controparte conferma l'esattezza della legge: indipendentemente dalle ragioni, il  genitore non può violare il provvedimento del tribunale''.

 

E' quanto ribattono Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, legali del padre  che ha ottenuto dalla ex moglie il risarcimento danni per non aver potuto incontrare il figlio, a quanto dichiarato dalla donna e dai  suoi avvocati.

 

''La nuova legge e in particolare la 709 ter del cpc - spiegano Tozzi e Vallini - infatti, e' stata scritta proprio per evitare che un  genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio, indipendentemente da qualsiasi motivazione, e possa strumentalizzare il  minore''.

GRS 25-FEB-08 19:15 NNNN (V'.IMPEDISCE A EX MARITO INCONTRI FIGLIO...' DELLE 13.34) (ANSA) - FIRENZE, 25 FEB
- ''Al di la' della non veridicita' di quanto affermato, la risposta degli avvocati di controparte conferma l'esattezza della legge:
indipendentemente dalle ragioni, il genitore non puo' violare il provvedimento del tribunale''. E' quanto ribattono Iacopo Tozzi e
Marco Antonio Vallini, legali del padre che ha ottenuto dalla ex moglie il risarcimento danni per non aver potuto incontrare il figlio,
a quanto dichiarato dalla donna e dai suoi avvocati.
''La nuova legge e in particolare la 709 ter del cpc - spiegano Tozzi e Vallini - infatti, e' stata scritta proprio per evitare che un
genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio, indipendentemente da qualsiasi motivazione, e possa strumentalizzare il
minore''.