Precompilata Iva, al via la fase sperimentale. Cosa cambia e per chi

Online sul sito dell'Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate dal 1 luglio 2021. L'accesso ai registri Iva sarà consentito dal 13 settembre, mentre la bozza della dichiarazione annuale Iva dal 1 gennaio 2022

Tax Day, agenzia delle Entrate (foto Newpress))

Tax Day, agenzia delle Entrate (foto Newpress))

Roma, 15 luglio 2021 – Non solo 730 precompilato. E' al via la fase sperimentale della precompilata Iva: utilizzando i dati di fatture elettroniche, comunicazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un'area web dedicata, dove poter consultare le bozze dei registri Iva e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Saranno presenti online le operazioni effettuate dal 1 luglio 2021, mentre dal 1 gennaio 2022 sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. In questo modo il contribuente non avrà più l'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite. Attenzione, però. In questa prima fase non tutti potranno beneficiare della semplificazione. Ecco in dettaglio cosa cambia e per chi.

I destinatari Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione, con esclusione di alcune categorie di soggetti come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio). Dal 2022 saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa.

I registri Iva Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati. In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.

Liquidazioni periodiche e dichiarazione Iva Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi, delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta precedente.

Accesso diretto o 'indiretto' Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente oppure tramite l’intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all’interno del portale 'Fatture e corrispettivi' del sito dell'Agenzia delle Entrate, ai documenti Iva precompilati ed effettuare una serie di operazioni, quali ad esempio visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva. Nell’applicativo web dedicato sarà disponibile una sezione informativa che guiderà, passo per passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.

Memorizzazione dei registri I registri Iva proposti dovranno essere convalidati o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.