Toscana, ricorsi per truffe su carte di credito e bonifici: ecco a chi rivolgersi

Sono 1.300 i toscani che nel 2021 hanno fatto ricorso all'Arbitro bancario per la risoluzione di controversie. In quasi un caso su cinque sono legate ai pagamenti digitali

Carte di credito (foto d'archivio Torres)

Carte di credito (foto d'archivio Torres)

Firenze, 6 agosto 2022 – Con la pandemia si è registrato un po' in tutta italia un aumento esponenziale dei pagamenti digitali. Anche se siamo indietro rispetto ad altri Paesi d'Europa, le transazioni con carte di credito, bancomat, ma anche tramite Google Pay e simili sono in crescita. E contemporaneamente crescono le frodi bancarie e i ricorsi all'Arbitro bancario finanziario da parte di cittadini che sperano di recuperare i soldi persi.

Nel 2021 circa 1.300 toscani hanno presentato un ricorso all'Abf, l'Arbitro bancario finanziario. Il 31 per cento delle controversie riguarda le cessioni del quinto, il 19 per cento sono ricorsi su bancomat e carte di credito, il 13 per cento i conti correnti. Se i ricorsi per cessioni del quinto sono in flessione, gli altri sono tutti in aumento rispetto al 2020. Salgono del 127 per cento quelli sui bonifici e il 67 per cento quelli inerenti a bancomat (+32%), e carte di credito (+35%). Incrementi che sono legati per gran parte agli utilizzi fraudolenti di carte, disconoscimenti e operazioni non autorizzate.

In generale, i ricorsi decisi nel 2021 hanno registrato un esito favorevole per i ricorrenti in circa due terzi del totale, ma quando si tratta di pagamenti digitali vincere il ricorso non è scontato. Questo perché, in caso di truffe bancarie, il cliente della banca può essere stato negligente. Per esempio, nel caso di furto di più carte di pagamento, l’utilizzo contestuale delle carte da parte dei malfattori è un indice della colpa grave del cliente per avere custodito le carte insieme ai rispettivi codici segreti. Oppure, nel caso di truffa che parte dall'sms, se il testo del messaggio civetta presenta indici di evidente inattendibilità, come ad esempio errori grammaticali, o di anomalia, come l’invito a selezionare un link in nessun modo riferibile all’intermediario, “si può configurare – si legge nella relazione annuale di Abf - un concorso di colpa tra le parti, in relazione, da un lato, alla negligenza grave del cliente che agevola il compimento della truffa e, dall’altro lato, alle criticità organizzative del servizio di pagamento offerto dall’intermediario”.Ma quando e come si fa ricorso al'Arbitro bancario finanziario? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cos'è l'Abf 

L'Arbitro bancario finanziario, istituito nel 2009, è un organismo indipendente e imparziale, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia, che opera sul territorio nazionale con sette collegi, offrendo un'opportunità di tutela semplice, rapida ed economica. E' un sistema, alternativo alla giustizia civile, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La decisione non è vincolante e se ritenuta non soddisfacente, entrambe le parti possono rivolgersi al giudice. In caso di mancato rispetto della decisione da parte dell'intermediario, ne è data pubblica notizia nei siti internet dell’Abf e dello stesso intermediario. Il cliente può ricorrere all'Abf solo dopo avere inviato un reclamo scritto all'intermediario.

Per quali controversie si può ricorrere all'Arbitro bancario finanziario 

Si può ricorrere all’Abf per controversie non superiori a 200 mila euro relative ad operazioni bancarie e finanziarie; si può anche chiedere l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio per la consegna di documentazione) senza limiti di importo. Non si può ricorrere all’Abf per controversie concernenti servizi o attività con finalità di investimento, come la negoziazione o il collocamento di titoli. In questo caso occorre rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), gestito dalla Consob.

Come si presenta il ricorso 

Il ricorso può essere presentato direttamente online tramite il sito dell'Abf. La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se si intede fare ricorso nei confronti di due o più intermediari contemporaneamente, di un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di un confidi.