Smart working Pa a rotazione: le regole e chi resta escluso. Il documento in Pdf

Il ministro Brunetta ha presentato le linee guida ai sindacati. Il testo precisa: adesione consensuale e volontaria. Sarà a rotazione

Smart working Pa, le linee guida del ministro Brunetta

Smart working Pa, le linee guida del ministro Brunetta

Roma, 22 ottobre 2021 - Lo smart working sì ma a rotazione. C’è questa premessa nelle linee guida per il lavoro agile nella pubblica amministrazione che oggi il ministro  Renato Brunetta ha presentato ai sindacati. L’amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza” ma anche “un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza”. Non si può quindi fare lavoro agile cinque giorni a settimana ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio. "L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato", si legge nel capitolo sull'accesso. Anche il lavoratore pubblico in smart working avrà diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche così come prevede il contratto per il lavoro in presenza.

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Qui il testo 

Chi riguarda

L’adesione allo smart working "ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato". 

Chi resta escluso

Sarà l’amministrazione a individuare le attività che possono essere effettuate con il lavoro agile, "fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili". Dunque ci sarà ampia discrezionalità. L’amministrazione, infine, "avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità". Federico Bozzanca della Cgil  premette: "Questa è una prima bozza, non sono le linee guida definitive. Lo smart working esclude chi fa i turni perché, per come è concepito, è troppo complicato conciliare. Penso al front office. Quando si parla di strumentazioni non remotizzabili ci si riferisce a  dispositivi informatici personali che non rispondano alle caratteristiche di privacy e sicurezza. Se ad esempio il pc è usato da tutta la famiglia...".

Lavoro dall'estero 

"Hanno proposto questa distinzione - spiega il sindacalista -. Se la mia prestazione lavorativa ha un vincolo orario, si definisce da remoto. In caso contrario, è lavoro agile. Che, in teoria, potrebbe essere svolto anche dall'estero, se lo consentono le condizioni. Ma alla fine lo vedo abbastanza improbabile". Anche perché si precisa che se c'è un problema di linea, corre l'obbligo di tornare in ufficio... "Il  rientro è oggetto di grande discussione - precisa Bozzanca - ancora non c'è nulla di definito. Dobbiamo comunque tenere presente che il lavoro in presenza è prevalente, se viene calcolato su base settimane vuol dire in ufficio tre giorni su cinque. Ma il conto potrebbe essere anche mensile. Il tutto è sempre frutto di un accordo individuale con l'amministrazione".

 

Obiettivo: produttività

“Le presenti linee guida - si legge nel testo della premessa - anticipano in parte quello che sarà previsto nei ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.

Disconnessione e formazione

Tra gli obiettivi indicati dal ministro, attenzione particolare è rivolta al "diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale".  Anche il lavoratore pubblico in smart working avrà diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche così come prevede il contratto per il lavoro in presenza. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104. Nelle giornate in cui si fa smart working - si chiarisce "non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni a rischio".

 

La dotazione tecnologica

Non si potranno usare le utenze personali o domestiche. Infatti, precisano le linee guida, al lavoratore in smart working “si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica", si legge nel capitolo sulle condizioni per l’accesso alla prestazione lavorativa in forma agile. “Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro”, indica il testo. “Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro”. “L’amministrazione - prosegue il testo - deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una Vpn (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server. Inoltre, l’amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.".

Il rientro se la linea non va

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Se queste problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l’amministrazione può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 

I nodi

Sono due in particolare le preoccupazioni dei sindacati. "Siamo ancora in stato d’emergenza - ricorda Bozzanca -, ci preoccupa che il rientro possa compromettere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.  E poi temiamo che non si tenga abbastanza in considerazione la funzione negoziale".