Silenzio elettorale, quando scatta e perché è previsto per legge

Dalla mezzanotte di venerdì 23 settembre stop a comizi e dichiarazioni dei politici. Un giorno per riflettere senza il 'rumore' della campagna elettorale prima di recarsi ai seggi

La sede Agcom (Imagoeconomia)

La sede Agcom (Imagoeconomia)

Roma, 22 settembre 2022 – Si avvicina la chiusura della campagna elettorale. Da mezzanotte di venerdì 23 settembrei politici non potranno fare comizi né dichiarazioni elettorali, né volantinaggi per rispettare quella giornata di riflessione, senza distrazioni, garantita ai cittadini per legge. La norma, però risale agli anni Cinquanta, esattamente al 1956, e allora non si prevedeva la campagna elettorale fatta sui social o su internet, dove, di fatto, il silenzio elettorale non è rispettato.

La legge del 1956 La legge 212 del 4 aprile 1956, all'articolo 9, recita: “ "Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".

La norma, ancora in vigore, è stata aggiornata nel 1975, con la legge 130 del 24 aprile, nel quale, per chi non rispetta il silenzio elettorale, si prevedono multe “tra 50mila e 500mila lire” (oggi da 103 a 1.032 euro) e la reclusione fino ad un anno. All'articolo 8, infatti, si legge: “"Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000".

Nel decreto legge 807 del 6 dicembre 1984 si specifica inoltre che “nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”.

Il silenzio elettorale sui social La normativa sul silenzio elettorale non cita internet o i social network. Esistono delle linee guida dell'Agcom, relative alle piattaforme digitali, risalenti alle ultime elezioni europee, e la lettera, sempre dell'Agcom, alle prefetture e al ministero dell'Interno, risalente al 2019, che invita a far rispettare il silenzio elettorale anche sui social network. La legge infatti specifica che “non bisogna fare propaganda in luogo pubblico e la Cassazione dice che i social sono un luogo pubblico. Perciò il combinato disposto di queste due cose dovrebbe far pensare che c'è una violazione del silenzio elettorale anche sul web”. L'applicabilità del silenzio elettorale ai social media resta, però, di fatto, al centro di diverse interpretazioni.