Scout speed, multe illegittime se non c'è il cartello che avvisa della rilevazione

Un'ordinanza della cassazione precisa che i controlli vanno segnalati

Scout Speed (Dire)

Scout Speed (Dire)

Firenze, 23 ottobre 2021 - Avviso ai naviganti della strada. E ai Comuni, alle polizie municipali e alla Polizia Stradale: è illegittima la sanzione amministrativa per eccesso di velocità accertata con la cosiddetta 'modalità dinamica' _ tramite l'impiego da parte delle pattuglie dello scout speed - laddove manchi la presegnalazione della postazione di controllo della velocità appunto. Lo afferma la Cassazione, sezione civile, con un'ordinanza recentissima, la numero 29595/21 pubblicata venerdì 22 ottobre. 

Parliamo dunque di scout speed, il dispositivo installato nelle auto di servizio degli agenti accertatori della polizia municipale, da molti cittadini inferociti considerato solo come l'ultimo ritrovato per fare le multe "a strascico". A volte del tutto pretestuose. Tipo parcheggiare il sosta regolare e vedersi arrivare una multa a casa perché il conducente "ha omesso di parcheggiare con le ruote il più vicino possibile al marciapiede", neanche uno guidasse con il compasso.

L'ordinanza della Suprema Corte tratta solo il problema eccesso di velocità e sistema di rilevazione. E dice che Municipale (e Polizia Stradale) non possono appunto multare gli automobilisti appunto con l'apparecchio in questione, senza avvisare che è in corso il controllo elettronico della velocità. La Cassazione motiva la sua decisione richiamandosi  all'art.142, comma 6 bis del Codice della Strada: stabilisce che "l'attività di rilevamento deve essere segnalata in via preventiva e in maniera ben visibile agli utenti della strada". Nessuna possibilità di derogare, né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale cui sono rimesse solo i modi di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Peraltro si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili.

g.sp.