Ruby ter: i giudici: "Nessuna prova che Berlusconi abbia corrotto Mariani"

Le motivazioni della sentenza di assoluzione

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Siena, 20 gennaio 2022 - L'ipotesi di corruzione in atti giudiziari continuata, presunto reato commesso dal 24 novembre 2011 al 28 gennaio 2016 tra Silvio Berlusconi e Danilo Mariani, "non ha trovato validazione e conferma nei dati probatori assunti nel contraddittorio delle parti e legittimamente acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dovendosi pertanto confermare la presunzione di non colpevolezza di entrambi gli imputati, mediante pronuncia assolutoria".

Così il Tribunale di Siena, con il collegio presieduto dal giudice Simone Spina, nelle motivazioni della sentenza, depositata oggi, con cui il 21 ottobre scorso il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e l'ex pianista delle feste nella Villa di Arcore Danilo Mariani sono stati assolti perchè il fatto non sussiste dall'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso nello stralcio del processo Ruby ter.

Secondo l'ipotesi accusatoria sostenuta dalla Procura di Siena, rigettata dai giudici, Berlusconi e Mariani "avrebbero via via stipulato, in più occasioni, accordi plurimi e distinti ma aventi tutti il medesimo oggetto, consistito nell'impegno da parte del primo a corrispondere al secondo somme di denaro con cadenza mensile, in corrispettivo dell'impegno, dal secondo prima assunto e poi portato a concreta attuazione, a rendere falsa testimonianza nel procedimento 'Ruby 7', iscritto a carico del medesimo Berlusconi, nonché nel procedimento 'Ruby 2', iscritto a carico di Emilio Fede, Nicole Minetti e Dario Mora, celebrati entrambi davanti al Tribunale di Milano".

Scrivono i giudici nelle motivazioni di assoluzione: "Del primo e principale oggetto di prova del presente processo (da individuarsi nell'esistenza di accordi plurimi e distinti tra Berlusconi e Mariani, aventi tutti ad oggetto l'impegno da parte del primo a corrispondere al secondo somme di denaro con cadenza mensile, in corrispettivo dell'impegno, dal secondo prima assunto e poi portato a concreta attuazione, a rendere falsa testimonianza nei procedimenti 'Ruby' e 'Ruby 2') non vi è in atti alcun dato probatorio diretto o di primo grado. In altri termini, dell'esistenza di un accordo conduttivo tra gli imputati (tale essendo il solo ed unico perno e 'centro' dell'ipotesi accusatoria) non vi sono prove 'dirette' di alcun tipo o genere".

Per i giudici senesi, "da nessuna delle migliaia di pagine di trascrizioni di captazioni delle conversazioni telefoniche acquisite in atti, può trarsi la benché minima treccia, ovvero il più labile segno, dell'esistenza di un simile, ripetuto (e nel tempo asseritamente via via rinnovatosi) 'pactum sceleris' tra i due imputati. Nessuno dei (per vero pochi) testimoni escussi nel corso dell'istruttoria ha mai fatto cenno o riferimento alcuno (per averne preso conoscenza, saputo o altrimenti appreso, in via diretta o indiretta) all'esistenza degli accordi correttivi descritti in imputazione".

Nella sentenza si legge anche che «nel complesso, le elargizioni corrisposte nel decennio compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2016, i versamenti operati da Berlusconi a Mariani ammontano al complessivo importo di 453.190,83 euro, la gran parte dei quali» corrisposto «nel periodo antecedente a quello oggetto di indagini patrimoniali da parte della polizia giudiziaria». A Berlusconi e Mariani è stato contestato dalla procura il reato di corruzione in atti giudiziari continuata commesso dal 24 novembre 2011 al 28 gennaio 2016: per l'accusa il pianista avrebbe ricevuto dal Cavaliere bonifici per un totale di 171.000 euro per rendere o aver reso falsa testimonianza sulle serate ad Arcore nei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2. 

Inoltre, si legge sempre nella sentenza, «anche là dove si assuma», come ritenuto dal tribunale, «che Danilo Mariani abbia deposto il falso nei procedimenti Ruby uno e Ruby due» la «mendace testimonianza non è affatto univocamente indicativa dell'esistenza» di un «accordo corruttivo». C'è un'ipotesi «confliggente» con quella del pm, ovvero che Mariani «abbia sì deposto il falso» non perché 'tenuto' "a farlo per un »patto corruttivo ma in ragione del legame professionale e amicale che lo legava" a Berlusconi.