Regole in zona gialla e uso del green pass

Ecco come ci si deve comportare in zona gialla

Zona gialla (foto Marco Mori/New Press Photo)

Zona gialla (foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, 31 luglio 2021 - Ecco le regole per la zona gialla in seguito alla pubblicazione del decreto legge 105/2021.

Mascherina

Obbligatoria la mascherina all'aperto.

Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti tra territori (comuni, province, regioni) purché ricadenti entrambi in zona bianca o gialla. Non c'è coprifuoco.

Certificazioni verdi (green pass)

L'uso del Green Pass entra in vigore dal 6 agosto 2021, per le cerimonie e per le visite ai parenti nelle Rsa l'uso del Green Pass è già necessario

Il green pass o certificazione verde è un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che faciliterà nel nostro Paese la partecipazione alle attività consentite dal codice colore della zona (ad esempio eventi pubblici come fiere, concerti nelle zone gialle) e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Il documento attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

Dal 6 agosto 2021 questi servizi e attività sono riservati (in zona gialla) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute):

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di  sale  gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Chi deve verificare i Green Pass e come deve farlo

I titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di Green Pass  devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal nuovo Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), inserito nel DL 52/2021, che al comma 4 rimanda alle disposizioni già indicate nel DPCM del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso decreto legge.

Si tratta della lettura del QR Code  (in formato digitale oppure cartaceo) tramite l’App ufficiale e gratuita VerificaC19 installata su un qualunque dispositivo mobile, che funziona anche senza connessione Internet: effettua la verifica di autenticità e validità dei Green Pass e non memorizza alcun dato personale (quindi può essere utilizzata senza specifici accorgimenti Privacy).

Tra i soggetti chiamati ad utilizzare la App VerificaC19 figurano:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

Maggiori informazioni sul sito www.dgc.gov.it

Bar e ristoranti

Sono sempre consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida antiCovid. Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso nel rispetto di protocolli e linee guida antiCovid. L'accesso tuttavia è consentito solo con Green Pass.

Esercizi commerciali

Gli esercizi commerciali rimarranno aperti, nel rispetto delle normative anti-Covid. Gli esercizi all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilate possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

Servizi alla persona

Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona tra cui estetica, tatuatori, acconciatori, barbieri.

Spettacoli aperti al pubblico

In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l'accesso è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona gialla la capienza consentita non può essere  superiore  al  50% di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di spettatori non  può comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto  delle specifiche linee guida antiCovid.  Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  nonché  le  attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Sport con la partecipazione del pubblico

Le stesse misure degli spettacoli si applicano anche per la partecipazione del pubblico,   sia agli eventi e alle competizioni sportive di  livello  agonistico  riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi  internazionali, sia  agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelle sopra richiamati. In zona  gialla  la  capienza consentita non può essere  superiore  al  25%  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e  a  1.000 per gli  impianti  al  chiuso. 

Le  attività  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare  il  rispetto delle  condizioni  previste dalla regole antiCovid, gli  eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere

Le attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture ricettive, sono consentite in conformità a protocolli e linee guida antiCovid.

Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il Green Pass.

Fiere, convegni, congressi e sagre

È consentito lo svolgimento in presenza di fiere, sagre, convegni e congressi nel rispetto dei protocolli e linee guida antiCovid. L'accesso è consentito solo con Green Pass.

Centri termali

Sono consentite le attività dei centri termali. L'accesso è consentito solo con Green Pass.

Parchi tematici/divertimento

Sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento. L'accesso è consentito solo con Green Pass.

Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura

Sono aperti nel rispetto dei protocolli antiCovid e l'accesso è consentito solo con Green Pass.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Tutte le attività di gioco pubblico lecito sono consentite nel rispetto dei protocolli antiCovid. L'accesso è consentito solo con Green Pass.

Centri culturali, sociali e ricreativi

Sono consentite tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi. Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il Green Pass. Sono esclusi dal vincolo del Green Pass i centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

FAQ del Governo

Risposte alle domande frequenti sul sito del Governo.