Autovelox 'killer' di viale Etruria. Il giudice di pace: multe illegittime

Accolto ricorso contro una sanzione: "Non è strada di scorrimento"

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UFFICIO STAMPA COMUNE DI FIRENZE festa della polizia municipale sindaco dario nardella e comandante della polizia municipale marco seniga encomi a francesca piazza e elena taddei STUDIO ASSOCIATO CGEFOTOGIORNALISMO

Firenze, 25 settembre 2016 -  AUTOVELOX, riparte la ‘querelle’ sulle caratteristiche strutturali e sulla classificazione dei viali cittadini (Etruria, Gramsci, Matteotti e Lavagnini) come strade urbane di scorrimento (categoria tipo «D») dove cioè è possibile installare le postazioni fisse, senza i vigili lì a verbalizzare. Classificazione corretta, per Comune e Prefettura; non corretta secondo associazioni di consumatori, legali e alcuni giudici. Con «conseguente illegittimità – in base a questa seconda interpretazione – degli accertamenti effettuati tramite i ‘dispositivi di rilevamento della velocità senza contestazione immediata’». Nuovo casus belli una sentenza del giudice di pace Agostino Virzì su una contravvenzione per eccesso di velocità rilevato il 21 marzo in viale Etruria. Assistito dagli avvocati Enrico Mucci e Greta Incrocci (studio Caglia & Partners) A.S. ha fatto ricorso, il giudice l’ha accolto e annullato la multa. Due elementi decisivi: la classificazione dei viali come strade di scorrimento. Secondo il giudice non hanno le caratteristiche per essere classificate tali, ne consegue l’irregolarità degli autovelox senza vigili. Secondo: la ‘mancata prova della funzionalità dell’autovelox’. I legali hanno ricordato che «la Cassazione (sentenza 113/2015) ha dichiarato illegittimo l’articolo 45 VI, CdS, nella parte in cui non prevede l’obbligo di verifiche periodiche (su funzionalità e taratura) degli autovelox».

SULLE caratteristiche strutturali delle strade, e relativa classificazione, scrive il giudice: «E’ facilmente riscontrabile che viale Etruria non può essere assimilato a strada urbana di scorrimento di categoria ‘D’: vi si immettono strade non semaforizzate; non si riscontrano banchine pavimentate a destra; non sono previste aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate; le fermate dei bus sono ubicate nella sede stradale unitamente ai cassonetti dei rifiuti. Invece Comune e Prefettura (nel 2012), sentito il Ministero dei Trasporti (nel 2011) hanno sempre considerato le caratteristiche strutturali previste dal nuovo CdS come obbiettivo da raggiungere per le ‘strade esistenti dove siano presenti vincoli fisici non immediatamente eliminabili’». Ma il giudice non condivide l’assunto: «Il Ministero nel suo parere non ha parlato di ‘obbiettivi da raggiungere’ in relazione alle caratteristiche strutturali, ma nella classificazione funzionale delle strade, per i piani urbani del traffico. E ancora il Ministero ha precisato che ‘..è scontato che poter autorizzare il rilevamento a distanza devono essere presenti le caratteristiche tipiche delle strade. Ai fini del posizionamento degli autovelox queste caratteristiche devono ‘essere presenti’,non costituire un mero obbiettivo da raggiungere come dice il Comune».

SU FUNZIONALITÀ e taratura dell’autovelox il giudice motiva così: «Il Comune ha allegato il solo certificato di taratura rilasciato il 5/2/2016 dalla Lami Centro di taratura, ma nessuna prova ha allegato per dimostrare che l’apparecchiatura fosse stata oggetto di verifica periodica di corretto funzionamento. Salvo mettere nel verbale impugnato che ‘la perfetta funzionalità era stata verificata da personale del Comando che ha provveduto a masterizzare le foto memorizzate temporaneamente su disco rigido...’». Conclude il giudice: «In mancanza dunque di idonea prova, allegata, di effettuazione della verifica del funzionamento regolare dell’autovelox ne consegue invalidità dell’accertamento e illegittimità del verbale...».