Etruria, l'Arbitro Consob apre ai risarcimenti dalle "good bank"

La rivoluzionaria decisione dell'arbitro Consob. Che non è vincolante ma pesa molto

La Consob

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Arezzo, 9 gennaio 2018 - Non c'è risoluzione che tenga e a fronte di pretese risarcitorie sui servizi d'investimento prestati ai clienti da una delle quattro banche "decotte" messe in liquidazione nel 2015 secondo l'Arbitro Consob possono venire chiamati a risponderne quanti hanno rilevato le quattro 'good bank', ovvero Ubi (per Banca Marche, Etruria e CariChieti) e Bper (per CariFerrara) mantenendo i rapporti contrattuali in continuità. È la decisione rivoluzionaria presa dell'Arbitro Consob per le controversie finanziarie nei pronunciamenti oggi su alcuni ricorsi di investitori in azioni di Banca Marche nell'aumento di capitale del 2012 dell'istituto, che hanno lamentato di averlo fatto - appunto - in qualità di clienti e nell'ambito del quadro informativo fornito dalla banca.

Il pronunciamento dell'Arbitro Consob, che peraltro formalmente non nomina l'istituto delle Marche, apre insomma la via ad altri ricorsi analoghi legati a investimenti azionari nelle quattro 'bad bank' con l'«allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento». Non invece nel caso di investimenti su obbligazioni subordinate nelle quattro banche, visto che la legge aveva affidato la competenza a un organismo all'interno dell'Anac.

Diverso ancora il caso delle due "nuove" banche venete acquistate da Intesa Sanpaolo, dove resta ancora da stabilire quale sarà l'organismo chiamato a stabilire l'eventuale ristoro. Va infine ricordato che le decisioni dell'Arbitro Consob non sono in teoria vincolanti, ma l'esperienza a un anno esatto dall'inizio dell'operatività dell'organismo dice che gli intermediari tendono ad adeguarsi alle decisioni avverse, con una unica eccezione ad oggi (Popolare di Bari), alla quale è stata data la pubblicità prevista.

L'Arbitro ha argomentato sulle decisioni nei ricorsi su Banca Marche che proprio il provvedimento di Banca d'Italia del novembre 2015 sulla liquidazione fa emergere la continuità dei rapporti contrattuali e come i clienti avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie verso la "vecchia banca", allo stesso "non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca". Quanto invece alla procedura di risoluzione "a carico" di azionisti e obbligazionisti, si riferisce "all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti", ma non si possono ritenere inglobate in essa anche pretese risarcitorie relative a rapporti contrattuali tra cliente e intermediario per la prestazione di servizi d'investimento, che sono stati "unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca".

Nel primo anno di vita l'Arbitro Consob, stando al bilancio di questi primi dodici mesi, ha ricevuto quasi 1.900 ricorsi e quando ha preso delle decisioni, per il 63% dei casi ha dato ragione ai risparmiatori, stabilendo risarcimenti per circa 5,2 milioni di euro, in media 28.000 euro a ricorso. Gli intermediari interessati sono stati 119, di cui 91 sono banche. Gran parte dei 1.879 ricorsi arrivati all'Arbitro non sono stati alla fine stati trattati, perché estinti (103, per lo più dopo accordo raggiunto tra il ricorrente e l'intermediario), irricevibili o inammissibili (358, in 191 casi dopo la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria alle venete, oggetto per altro di un terzo dei ricorsi 2017). L'Acf si è pronunciato con 305 decisioni al 31 dicembre, di cui 187 di accoglimento e 118 di rigetto.