Piano paesaggistico, il sì arriva con il doppio monitoraggio

Ma l'analisi annuale sugli effetti non convince. La palla passa alla prossima legislatura

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Viareggio, 27 marzo 2015 - Il consiglio regionale , alla fine, ha approvato il piano del paesaggio. 32 i sì della maggioranza contro i 15 no del centrodestra. A sbloccare l a situazione di stallo andanta avanti fino alla tarda serata di stasera è s tata l’intesa sulla modifica della legge chiesta da Forza Italia e Fratelli d’Italia . Il Pd ha dato il via libera all’approvazione di una modifica alla legge sul governo del territorio, attraverso l’istituzione di un doppio monitoraggio degli effetti del piano del paesaggio sia sulle cave di marmo al confine sui crinali di 1.200 metri (oltre quella soglia il Pit fa scattare i vincoli pi ù restrittivi) sia su tutte le altre attivit à produttive, come l’agricoltura e i balneari. Grazie alla modifica richiesta la commissione tecnica, gi à contemplata dalla legge 65, esaminer à dopo tre mesi gli effetti economici ed occupazionali del piano sul territorio.

Analisi che dovrà essere ripresentata al consiglio una volta l’anno. Il prossimo consiglio regionale sarà quindi chiamato in causa per decidere il da farsi. Non solo sulle cave, naturalmente, anche sugli aspetti agricoli vivaistici e florovivaistici e sui limiti introdotti per le attività balneari con il limite di 300 metri dal mare. In cambio di questa concessione, il centrodestra, che voleva tutelare soprattutto la situazione a rischio del Comune marmifero di Vagli, in Garfagnana, ha ritirato gli ordini del giorno e ha deposto le armi anche sulle centinaia degli emendamenti al Pit (ne erano stati depositati oltre 300) impegnandosi a velocizzare le operazioni di voto. Il piano approvato prevede, comunque, il divieto di escavare sulle vette integre delle Apuane al di sopra dei 1200 metri, e la verifica della compatibilità paesaggistica come condizione vincolante per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività estrattive sotto i 1200 metri.

La riattivazione d elle cave dismesse (solo se gli strumenti urbanistici comunali prevedono la destinazione estrattiva), e ampliamenti (fino al 30% del volume) o varianti di quelle esistenti. Sulla salvaguardia delle coste, entro 300 metri dalla battigia, la realizzazione di nuove strutture, dovr à essere a carattere temporaneo e removibil e (con l’allungamento da 90 a 180 giorni) in modo da garantire il ripristino dei luoghi, e senza compromettere l’accessibilità e la fruibilità delle rive. Adeguamenti, ampliamenti di strutture esistenti (compresi cambi di destinazione d’uso previsti negli strumenti urbanistici) e gli impianti sportivi scoperti, non devono interessare gli arenili, le spiagge, le dune fisse e mobili. Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare impegno di suolo non edificato a condizione che non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta dalle strutture edilizie esistenti.

Paola Fichera