Pensione d’oro tagliata all’avvocato. ‘Sapeva che erano somme illegittime’

La Corte dei Conti: «Cartasegna conosceva la materia contributiva»

L'avvocato Cartasegna

L'avvocato Cartasegna

Perugia, 3 dicembre 2017 - L'avvocato Cartasegna, considerato il livello di conoscenza della materia pensionistica, «era cosciente e ha avuto la volontà di far permanere l’Istituto erogante della sua pensione nella condizione di errore occorso, tale da integrare l’ipotesi di dolo» . Nelle motivazioni con cui il giudice unico delle pensioni della Corte dei Conti dell’Umbria, Chiara Vetro, sancisce di fatto il ‘taglio’ della pensione d’oro nei confronti dell’ex legale del Comune e allo stesso tempo l’obbligo della restituzione di 3,7 milioni all’Inps, ipotizza dunque il dolo. Cartasegna infatti ritiene che la sua pensione abbia un carattere «definitivo», mentre l’Inps e il giudice non la pensano così.

«La sua base pensionabile è ancorata all’entità per sua natura mutevole delle parcelle introitate (…) – scrive la Vetro nelle motivazioni –. Ed è proprio il carattere fluido e mutevole dell’elemento che portarono il quantum della pensione quasi a raddoppiare rispetto al primo provvedimento di liquidazione. Nessun affidamento è quindi ipotizzabile in capo a Cartasegna sulla stabilità e definitività dello svolgersi del rapporto nel tempo, caratterizzato da una indebita abnorme valorizzazione degli onorari ai fini del calcolo della pensione che aveva raggiunto livelli elevatissimi, addirittura superiori al livello retributivo goduto in costanza di servizio».

«Tale anomalia ovviamente – aggiunge – era ben nota al ricorrente il quale per altro, proprio atteso il ruolo svolto in seno all’amministrazione e per la preparazione professionale, era perfettamente in grado di valutare la macroscopica illegittimità che si stava consumando con l’indebita percezione di tali ingenti somme». Un giudizio molto severo non c’è che dire, motivato con il fatto che gli onorari percepiti da Cartasegna per le cause andate a buon fine quando era dipendente del Comune, dovevano essere considerate – secondo la Corte dei Conti – come retribuzione straordinaria e non calcolate ai fini pensionistici.

«La particolarità della posizione del professionista inquadrato nel ruolo dell’ente pubblico – continun il giudice – è che l’attività forense da lui svolta è retribuita con lo stipendio e non con gli onorari (…) che sono un compenso aleatorio in quanto dipendente dall’esito favorevole della causa (...) ed è anche legato alle scelte discrezionali sul tipo di attività in concreto affidata al legale interno all’ente».

«Queste considerazioni – scrive ancora – inducono ad escludere il carattere di fissità del compenso e ad assimilarlo piuttosto ai fini del regime pensionistico ad un compenso incentivante o per lavoro straordinario. Quindi è da condividere l’orientamento giurisprudenziale prevalente – conclude il giudice – che esclude la computabilità del compenso percepito dagli avvocati interni dell’ente a titolo di onorari nella quota del trattamento pensionistico».