Giovedì 25 Aprile 2024

Tar Lazio annulla nomina Lo Voi a procuratore capo di Palermo. Legnini (Csm): "Impugneremo"

Dopo l'accoglimento dei ricorsi dei procuratori di Caltanissetta e Messina, Sergio Lari e Guido Lo Forte, le cui "esperienze direttive (o semidirettive)" non erano state a giusdizio del Tar correttamente valutate, scatta la controffensiva di Legnini. "Difenderò l'autonomia di valutazione del Csm", tuona il vicepresidente

Francesco Lo Voi (Ansa)

Francesco Lo Voi (Ansa)

Roma, 22 maggio 2015 - Non si placa il rumore attorno al caso Lo Voi. Ieri il Tar del Lazio ha annullato la nomina del Procuratore capo di Palermo. La Prima Sezione Quater del Tribunale amministrativo ha accolto infatti i ricorsi presentati dai procuratori di Caltanissetta e Messina, Sergio Lari e Guido Lo Forte, che erano gli altri candidati al posto di procuratore. Oggi scatta la reazione del Csm i cui vertici propendono per l'impugnazione della sentenza.

LA PREMESSA - Nel dispositivo dei giudici amministrativi gioca un ruolo fondamentale il procedimento di individuazione del candidato più idoneo, secondo il doppio parametro delle 'attitudini' e del 'merito'. Secondo il Tar è necessario "un onere speciale di motivazione rafforzata, secondo logica e razionalità" nella nomina di Procuratore, che deve muovere "proprio dal presupposto logico che il pregresso svolgimento delle funzioni direttive (o semidirettive) costituisca un dato in sé particolarmente significativo, ai fini del giudizio attitudinale,che può essere superato solo al concorrere di particolari ulteriori elementi di carriera di tale rilevanza e significatività da giustificare, su un piano di ragionevolezza, un diverso giudizio di prevalenza" di una nomina rispetto a un'altra.

LA MOTIVAZIONE - Per i giudici amministrativi la delibera del Csm non ha quindi superato il vaglio di legittimità, essendo stato motivato il giudizio di prevalenza di Lo Voi (ndr, che proveniva da un'esperienza a Eurojust, in seno alla Commissione europea) rispetto agli altri concorrenti in maniera non coerente rispetto agli indici di valutazione del parametro attitudinale previsti. "Non si tratta di effettuare un confronto astratto fra i diversi profili - scrivono i giudici - quanto di verificare se l'apprezzamento concretamente operato dal Csm possa considerarsi espressione dell'applicazione corretta dei criteri". Invece sarebbe emersa "la sostanziale sottovalutazione della rilevanza riferibile al pregresso svolgimento di funzioni direttive e semidirettive" dei due ricorrenti. Cosa, questa, che "rende viziato il giudizio di prevalenza effettuato dal Consiglio, perché difforme rispetto ad una corretta applicazione degli indici normativi e contrario a comuni canoni di logica e ragionevolezza", non dando adeguatamente conto "della valenza che invece, alla stregua dei criteri e dei canoni di logicità e ragionevolezza, avrebbe dovuto essere attribuita alle pregresse esperienze".

LE REAZIONI - Nessun commento né da Lo Voi né dai due ricorrenti. Il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, preannuncia invece battaglia: "Impugneremo la decisione del Tar, ricorrendo al Consiglio di Stato. Ho già chiesto all'ufficio studi di valutarne i presupposti e la fondatezza". "E' nostro dovere - aggiunge Legnini - difendere l'autonomia di valutazione del Csm prevista dalla Costituzione, e assicurare guida sicura e continuità a una delle più grandi Procure d'Italia".