CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO: gli esperti rispondono

A cura della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Toscana

CRISI DI SOVRAINDEITAMENTO

CRISI DI SOVRAINDEITAMENTO

Che cos’è

La crisi da sovraindebitamento riguarda tutti coloro che, per motivi diversi, abbiano accumulato più debiti di quanti ne possano pagare.

Per alcuni soggetti che non sono sottoposti alle procedure fallimentari, è possibile ricorrere a procedure speciali di ripianamento dei debiti, anche in accordo con i creditori.

Chi può adottarla

La procedura per uscire dalla crisi da sovraindebitamento può essere chiesta dalle seguenti categorie di debitori:

  • Consumatori e privati in genere
  • Piccoli imprenditori commerciali
  • Professionisti, associazioni e società fra professionisti
  • Imprenditori agricoli
  • Fideiussori
  • Start Up Innovative
  • Enti privati non commerciali

Sono esclusi gli imprenditori commerciali che hanno uno di questi requisiti al momento della richiesta:

  • aver avuto un patrimonio attivo superiore a 300 mila euro nei 3 anni precedenti oppure dall’inizio della attività
  • aver realizzato, nei 3 anni precedenti, più di 200 mila euro di ricavi lordi complessivi
  • avere debiti anche non scaduti superiori a 500 mila euro.

Come funziona

I procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento prevedono due tipologie di intervento:

  •  l’accordo di composizione della crisi sulla base di un piano proposto dal debitore
  •  il piano del consumatore, con lo stesso obiettivo, ma senza necessità di accordo con i creditori.

Le procedure non comportano necessariamente la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore. Anzi, l’obiettivo è proprio quello di far conservare ai debitori un ruolo attivo nell’economia e poter quindi ripartire.

In entrambe le procedure, il debitore può pagare anche solo una parte dei debiti, a determinate condizioni e rispettando gli impegni assunti.

Piano del Consumatore

È una soluzione dedicata alle persone fisiche - i consumatori - e riguarda debiti al di fuori dell’attività lavorativa e professionale.

Altro requisito è quello di dimostrare di aver agito in buona fede, cioè di aver accumulato debiti per cause indipendenti dalla propria volontà. Anche in questo caso, il debitore deve fornire al tribunale la documentazione necessaria per definire la situazione economica e patrimoniale. Il piano deve essere attestato da un professionista abilitato. Il piano, se omologato dal tribunale, non ha bisogno del consenso dei creditori e può quindi avere valore legale nei confronti dei creditori anche sulla sola valutazione di meritevolezza del tribunale.

L’accordo di composizione della crisi

L’accordo di composizione della crisi è ispirato al modello del concordato preventivo delle imprese commerciali. 

La proposta ai creditori e il piano sono redatti e attestati da professionisti abilitati, in modo che i creditori ricevano una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio. Di solito, viene proposta una programmazione di pagamenti con scadenze più dilazionate nel tempo e questo elemento deve essere valutato con attenzione dal creditore. La proposta deve contenere la consistenza patrimoniale del debitore, con le indicazioni dettagliate di tutti gli elementi utili per garantire che il piano sia attuabile nei tempi indicati. Se necessario, sarà utile anche includere la garanzia di altri soggetti che, in forma scritta, dichiarino quanto mettono a disposizione come garanzia sotto forma di redditi o beni.

La proposta viene quindi depositata in tribunale affinché il giudice valuti se siano presenti le condizioni per avviare e rendere vincolante l’accordo nei confronti dei creditori.

Il giudice, se ritiene ammissibile la proposta, dispone che siano avvisati tutti i creditori, affinché possano esprimere il loro consenso o dissenso sulla proposta del debitore. Chi si astiene, è come se votasse favorevolmente (c.d. silenzio-assenso). È necessario che diano il consenso alla proposta i creditori che rappresentano almeno il 60% di tutti i crediti, altrimenti l’accordo non si perfeziona.

A chi rivolgersi

Qualora nella provincia vi siano sportelli di ascolto e di informazione sul sovraindebitamento, i soggetti interessati possono in primo luogo rivolgersi agli stessi. Eventualmente, il debitore potrà rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi costituiti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli Organismi nomineranno, quale gestore della procedura, un professionista di comprovata esperienza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In alternativa, il debitore può rivolgersi al tribunale, che nomina un professionista abilitato ad assistere il debitore, scegliendolo tra i notai, gli avvocati o i commercialisti iscritti all’albo tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La liquidazione del patrimonio

In alternativa ad un procedimento di composizione della crisi, il sovraindebitato può chiedere al Tribunale, con l’ausilio di un professionista abilitato, la liquidazione di tutti i suoi beni (c.d. liquidazione del patrimonio).

Tale procedura concorsuale, ispirata al fallimento, ha una durata minima di 4 anni. Al termine della liquidazione, se non tutti i creditori sono stati pagati, il debitore può chiedere al tribunale l’esdebitazione da tutti i debiti residui.

In tal modo, viene liberato completamente dai debiti che sono rimasti impagati, tranne alcuni casi specifici previsti dalla legge.

Per saperne di più

www.sviluppoeconomico.gov.it

www.ordinicommercialistitoscana.it