Ammalarsi per l’amianto. Risarcita anche la paura

Lo decide la Cassazione. Vittoria per un operaio

Ezio Bonanni, avvocato e presidente dell’osservatorio nazionale sull’amianto

Ezio Bonanni, avvocato e presidente dell’osservatorio nazionale sull’amianto

Volterra, 22 ottobre 2017 - L'incubo di ammalarsi adesso è un fatto pacificamente risarcibile. Vengono così confermate le tesi già sostenute dall’avvocato Ezio Bonanni e accolte dal tribunale di Pisa, sezione lavoro, con una sentenza dello scorso 21 gennaio. Ora il fresco pronunciamento della Suprema Corte del 13 ottobre dove si dichiara, in maniera cristallina, che l’incubo di piombare nel baratro di un cancro correlato all’amianto killer è da considerarsi un danno morale risarcibile.

Ma facciamo intanto un passo indietro: si era ammalato di placche pleuriche, C.S., impiegato nel campo geotermoelettrico di Larderello. E la scoperta della malattia lo aveva fatto cadere in un tremendo cono d’ombra di depressione nera, lacerante. Viveva con il terrore che la sua patologia potesse degenerare in un cancro fatale. Da qui, l’azione legale portata avanti dall’avvocato Bonanni e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha prodotto una prima condanna per Enel Green Power e per Inail al risarcimento dei danni. La società ed Inail hanno già pagato rispettivamente 27mila e 6mila euro all’ammalato, in virtù dei: «danni biologici sofferti – dice la sentenza - a seguito a placche pleuriche, ispessimenti pleurici e stato depressivo da paura di ammalarsi, cagionato dalla esposizione professionale ad amianto non cautelata».

Adesso la Suprema Corte afferma in modo inequivoco il principio secondo il quale viene considerato risarcibile il danno da paura di ammalarsi in seguito all’azione delle fibre di amianto, a titolo di danno morale. La Cassazione ha affermato che la sentenza della Corte di Appello di Venezia ha commisurato: «il danno morale spettante all’appellante precisamente al patema e al turbamento provati per il sospetto di malattia futura, correlata al maggior rischio di contrarre il mesotelioma (tumore maligno) rispetto a soggetti con storie espositive comparabili non affetti da placche pleuriche (paura di ammalarsi)». «Quindi, finalmente, anche per la Corte di Cassazione la paura di ammalarsi per esposizione ad amianto deve essere risarcita – canta vittoria l’avvocato Bonanni, presidente di Ona – e perciò il danno morale per esposizione ad amianto deve essere commisurato al timore di una patologia futura in relazione al rischio di contrarre mesotelioma e il risarcimento a carico del datore è cumulabile con l’indennizzo e la rendita Inail».