Bimbo perse un occhio per il morso del cane, maxi risarcimento

L'ha deciso la Cassazione: il pastore tedesco aggredì il piccolo quando la nonna lo mise a terra

Il duello iniziò in tribunale a Pisa

Il duello iniziò in tribunale a Pisa

Pontedera, 2 dicembre 2017 - Fu la nonna a mettere il piccolo di pochi mesi – che teneva in braccio – per terra. Era in casa di amici e c’era un cane che girava. Un gesto che fu fatale. Il pastore tedesco – anche se dall’apparenza innocuo – azzannò il bambino alla testa e, in seguito a quell’evento, il piccolo perse la vista da un occhio. Il percorso giudiziario, di tipo civilistico, che si innescò su quella vicenda è arrivato fino in Cassazione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della coppia proprietaria dell’animale, confermando, quanto stabilito dalla Corte d’appello. Corte che aveva attenuato soltanto la responsabilità della nonna del bambino che – come unica colpa – ha quella di aver violato le regole di prudenza: il comportamento della donna era stato tenuto, in sostanza, in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo, «così da doversi escludere l’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento integrante il fortuito».  Per IL resto è confermata la sentenza del Tribunale di Pisa del 18 ottobre del 2012 che aveva accertato la pari responsabilità dei proprietari del cane, da un lato, e della nonna – ridotta al 20% in appello – condannando i medesimi, in solido, a risarcire i danni ai genitori del piccolo nella qualità di legali rappresentanti del minore: 384 mila euro e spiccioli (oltre rivalutazione e interessi da gennaio 2011) a titolo di danno biologico, mille e 90 euro quale risarcimento per il danno proprio e 50mila euro, ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali. Un risarcimento totale, quindi, che lo possiamo quantificare in più di mezzo milione. Già nel secondo grado di giudizio la corte aveva ritenuto infondato il motivo d’appello relativo alla sproporzione della personalizzazione del danno biologico subito dal minore rispetto all’entità della lesione, considerata la perdita completa della vista da un occhio e le future conseguenze del fatto sul danno cosiddetto esistenziale. Così come rigettò il motivo di appello relativo alla liquidazione eccessiva del danno non patrimoniale, «in ragione della perdurante ed insanabile sofferenza dei genitori».  Il fatto avvenne nel 2011 in Valdera nel giardino di casa dei proprietari del cane, che non era assicurato, e che azzannò il bambino lasciando nella vita del piccolo un morso che lo accompagnerà per tutta l’esistenza.